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28 Gennaio 2026

Agevolazione per impatriati con residenza all’estero più lunga

di Alessandro Germani


Il regime agevolativo degli impatriati ha destato interesse per la sua convenienza ma al tempo stesso è sfociato spesso in situazioni di contenzioso per via dell’approccio restrittivo che l’Agenzia finora ha fornito in chiave interpretativa. Con alterne vicende finora nei giudizi di merito. Nel frattempo, il legislatore ha modificato la norma prevedendo dei requisiti più stringenti. Ciò è avvenuto con l’articolo 5 del Dlgs 209/23. Fuori dalle situazioni disciplinate dal regime transitorio, come data spartiacque del nuovo regime può considerarsi la casistica di coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Requisiti più stringenti

Innanzi tutto, dal punto di vista soggettivo possono accedere all’agevolazione i titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non c’è più quindi anche il reddito d’impresa e quello di lavoro autonomo è circoscritto a quello «professionale». Una volta trasferita la residenza in Italia questa va mantenuta per almeno quattro anni (comma 3 secondo periodo), mentre prima ne bastavano solo due. Viene poi fissato un limite di 600mila euro annui come reddito potenzialmente detassabile, mentre prima non c’era alcun limite. Fruendo dell’agevolazione il reddito sarà imponibile al 50% (40% in presenza di un figlio minore), mentre prima il reddito imponibile era pari al 30% (addirittura il 10% per i trasferimenti al sud Italia). Si deve essere stati residenti all’estero per tre periodi d’imposta, mentre prima ne bastavano solo due. La stretta agisce però su questo aspetto perché si va poi a guardare se il rientro coinvolge un’entità del medesimo gruppo (tra datore estero di provenienza e datore italiano di approdo) in base all’articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile, nel qual caso la residenza estera pregressa è richiesta di sei periodi d’imposta. Ma essa sale addirittura a sette qualora vi sia la stessa appartenenza a livello di gruppo fra datore di lavoro italiano di espatrio e datore di lavoro finale di reimpatrio. È richiesto poi che l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sono altresì richiesti i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (Dlgs 108/12 e 206/07), oppure lo svolgimento di un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. L’agevolazione dura per cinque periodi d’imposta, di fatto come la precedente.

Vediamo le ultime risposte a interpello che hanno chiarito aspetti peculiari della nuova norma.

Frontalieri

Beneficia dell’agevolazione, in base alla risposta n. 12/26, anche il frontaliere che lavora in Italia. Il dipendente in origine era residente in Italia dove lavorava, poi nel 2018 si è iscritto all’Aire e ha assunto la residenza estera, lavorando sempre per lo stesso datore italiano ma come frontaliere. Ora decide di proseguire l’attività ritrasferendosi fiscalmente in Italia. L’Agenzia conferma che può beneficiare dell’agevolazione, richiedendosi sette periodi d’imposta di residenza estera vista la coincidenza di datore di lavoro (fra periodo iniziale, periodo estero, approdo finale).

Smart working

L’agevolazione spetta anche nel caso di datore di lavoro estero e di lavoratore che si stabilisce in Italia operando in smart working in base alla risposta n. 2/26. La persona si era trasferita in UK a dicembre 2020, aveva iniziato a lavorare all’estero iscrivendosi all’Aire a settembre 2021. Poi aveva cambiato lavoro sempre a Londra. A settembre 2025 si è trasferita in Italia e ha iniziato a lavorare per una società non collegata con il precedente datore. Il contratto di lavoro è italiano, con sede di lavoro Italia, ufficio a Milano e possibilità di lavoro da remoto essendo il datore di lavoro una società tedesca. L’Agenzia conferma la spettanza in presenza di tutti i requisiti (risposta n. 596/21 e circolare 33/E/20).

Permanenza minima all’estero

Una persona lavorava in una banca dal 2001, nel 2018 ha beneficiato di un’aspettativa non retribuita e si è iscritta all’Aire prendendo un incarico extra gruppo all’estero. Nel 2024 lo conclude e riprende servizio in Italia presso la banca originaria. Con la risposta n. 317/25 viene chiarito che ha diritto all’agevolazione e la residenza estera richiesta è pari ai canonici tre periodi d’imposta, non rilevando il fatto che il datore presso cui ritorna è lo stesso di partenza (la banca), in quanto nell’intermezzo c’è stato un soggetto estero differente (risposte 142 e 41 del 2025). L’analisi va condotta a step nel senso che:

  • in base al primo test il periodo di residenza estera è di tre anni se il datore estero di provenienza e quello italiano di reimpatrio non appartengono al medesimo gruppo
  • in base al secondo test sale a sei anni se invece appartengono al medesimo gruppo, e si incrementa fino a sette se il datore italiano di espatrio (in origine) e quello finale di reimpatrio (a valle) appartengono al medesimo gruppo.

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