27 Gennaio 2026
Agevolabile l’investimento attraverso fondi di fondi
di Alessandro Germani
Agevolabili in capo alle casse di previdenza e ai fondi pensione gli investimenti tramite una Sgr che gestisce un fondo di fondi e che non investe direttamente in società italiane ma lo fa per il tramite di Fia partecipati che rispondono comunque alle caratteristiche richieste per l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 88, della legge 232/2016. Così la risposta 18/2026 delle Entrate di ieri.
Gli investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza (Dlgs 509/1994 e 103/1996) e dai fondi pensione (Dlgs 252/05) beneficiano di uno speciale regime di non imponibilità, nel senso che per le casse non sono assoggettati all’imposta sul reddito mentre per i fondi pensione non concorrono alla base imponibile su cui si calcola la sostitutiva. A tali investimenti (e ai Pir) può essere destinato fino al 10% dell’attivo di stato patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente e devono essere detenuti per almeno cinque anni (holding period). Tali investimenti riguardano:
a) azioni o quote di imprese italiane o Ue/See ma con stabile organizzazione in Italia;
b) azioni o quote di Oicr italiani, Ue o Se eche investano in società della lettera a);
b-bis) peer to peer lending;
b-ter) quote o azioni di fondi di venture capital (Vc) che investono in Pmi italiane (con una soglia rispettivamente del 3, 5 e 10 del paniere degli investimenti qualificati).
Le Entrate evidenziano che è la stessa norma che prevede l’investimento diretto nelle imprese italiane o indiretto, mediante Oicr che a loro volta effettuino investimenti qualificati. Ciò è ribadito anche nella norma (Dl 95/2025) relativa agli investimenti di Vc e nella relazione illustrativa, in cui si ribadisce che rilevano anche gli investimenti indiretti, per il tramite di fondi di fondi o di veicoli societari. L’agevolazione si applica anche agli investimenti effettuati tramite Oicr italiani, Ue o See che investano in altri Oicr che a loro volta investono in imprese italiane.
Circa la prevalenza dell’investimento qualificato (comma 89) fa fede il regolamento di gestione dell’Oicr italiano o la documentazione d’offerta di quello estero (risposta 205/23). Il requisito formale va osservato ed è garanzia per via dei controlli a cui gli Oicr sono sottoposti, ma va da sé che vale anche il requisito sostanziale (investimento di più del 50% in azioni italiane). Nel caso di fondo di fondi la prevalenza va vista non solo per l’Oicr in cui investe la cassa o il fondo pensione, ma anche per quelli sottostanti al primo Oicr. Quindi se l’Oicr investe in altro Oicr compliant, quest’ultimo si qualifica di per sé come investimento qualificato. Quindi il fondo di fondi deve verificare che il regolamento dell’Oicr in cui investe sia compliant, mentre quest’ultimo dovrà badare al requisito della prevalenza del suo attivo. In caso di Oicr non compliant occorre adottare l’approccio look through. Per gli Oicr chiusi la prevalenza andrà valutata al termine del periodo di investimento e non rilevano i disinvestimenti in fase di dismissione del portafoglio in quanto fisiologici. Nel caso di specie il test è superato perché l’Oicr investe in strumenti qualificati almeno il 55% del totale.
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