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03 Aprile 2026

Agenzie viaggi, obbligo di ritenuta su provvigioni prorogato al 1° maggio

di Alessandro Germani


La nuova ritenuta che riguarda le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente viene rinviata al 1° maggio 2026 per legge. È questo il contenuto dell’articolo 6 del Dl fiscale 38 varato il 27 marzo scorso. Si tratta del provvedimento di legge atteso in quanto il rinvio di questa disposizione era stato già previsto – in forma non legislativa – mediante il comunicato n. 25 del Mef del 27 febbraio scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2026). Il differimento produce un’esigenza di cassa per l’erario stimata in 14,3 milioni di euro a cui il decreto odierno fornisce apposita copertura. La logica di questo differimento segue due esigenze che fra loro appaiono contrapposte. Da un lato c’è il tentativo di far emergere dei maggiori imponibili secondo la logica per cui l’assoggettamento a ritenuta di questi comparti possa determinare una maggiore emersione. Lo si era visto anche nelle motivazioni in base alle quali nel 2024 era stata introdotta la ritenuta fra agenti assicurativi e compagnie. Come in quel caso, così anche nell’odierno contesto che tocca i rapporti fra agenzie di viaggio da un lato e tour operator o grandi catene turistiche dall’altro, e ancora fra mediatori da un lato e compagnie aeree e di navigazione dall’altro, infine fra intermediari e imprese petrolifere, non sembrerebbe esservi spazio per manovre evasive. Piuttosto la ritenuta è in grado di generare un’anticipazione di cassa a favore dell’erario. Chiaramente questo ha tuttavia un costo, che è di tipo organizzativo e di settaggio dei sistemi, in primis quelli di tipo informatico, perché si tratta di innestare un meccanismo – quello della ritenuta d’acconto – in ambiti dove non c’è mai stato da quando l’articolo 25-bis del Dpr 600/73 è stato introdotto. Parliamo quindi di un’abitudine durata oltre 40 anni di operatività senza ritenute. Ed è questo probabilmente il motivo che ha convinto a spostare l’adempimento, originariamente previsto per il 1° marzo 2026, in avanti di due mesi con la nuova scadenza del 1° maggio 2026, evidentemente per dare la possibilità agli operatori di settare tutti i sistemi e le procedure necessari al nuovo meccanismo e all’adempimento ad esso collegato. I committenti, quindi, dovranno operare una ritenuta a titolo di acconto tarata sul primo scaglione di reddito dell’articolo 11 del Tuir ovvero al 23%. Essa si applica al 50% delle provvigioni (quindi l’11,50%) se l’intermediario non si avvale di dipendenti o terzi, oppure al 20% delle provvigioni (quindi il 4,6%) se viceversa se ne avvale. La comunicazione da fare al committente circa il fatto di avvalersi di dipendenti o terzi e quindi di avere diritto alla riduzione della ritenuta continua ad essere disciplinata dal vecchio Dm 16 aprile 1983, ma può essere inviata anche a mezzo Pec. Generalmente la comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente per potersi avvalere della riduzione a partire dall’anno successivo. Nell’ipotesi in cui il cambio normativo avvenga in corso d’anno, dovrebbe valere la regola per cui la comunicazione può essere effettuata nei 15 giorni successivi alla modifica generatasi. Quindi questo dovrebbe portare a concludere che la comunicazione possa pervenire entro il 16 maggio 2026, similmente a quanto era accaduto con la precedente ritenuta degli agenti del comparto assicurativo introdotta a decorrere dal 1° aprile 2024 e con possibilità di comunicare il diritto alla riduzione entro il 16 aprile 2024 (circolare 7/E/24).


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