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22 Luglio 2026

Agenzie di viaggio, sulle provvigioni percepite non si applica la ritenuta

di Alessandro Germani


Nell’iter di conversione del Dl fiscale 38/26, approvato poi come legge 22 maggio 2026, n. 88, (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026e) è stato modificato l’articolo 6 relativo alle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni, stabilendo che la ritenuta sugli agenti di viaggio per le provvigioni percepite non venga applicata, come di fatto era all’origine della norma prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

L’introduzione degli obblighi di ritenuta su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari risponde a una finalità di riduzione del collection gap, ovvero intende perseguire fenomeni di evasione fiscale mediante il monitoraggio e la prevenzione che il sistema della ritenuta in questi rapporti dovrebbe garantire.

Sennonché, come l’esperienza di questi anni insegna, l’introduzione massiccia della ritenuta in rapporti che non l’hanno mai prevista determina una necessità di rivedere tutti i sistemi informatici ma anche di superare una consuetudine di rapporti che in questo modo vengono modificati, con un aggravio in termini di complicazione che necessariamente ne deriva.

Va detto, infatti, che tutta una serie di rapporti di intermediazione, contenuti nell’articolo 25-bis comma 5 del Dpr 600/73, hanno fin dall’origine beneficiato della disapplicazione dall’obbligo di ritenuta. Poi, a partire dal 2024, sono stati via via sfilati da questa esenzione, pervenendo così all’introduzione della ritenuta in molti dei medesimi.

Si è cominciato con la ritenuta che riguarda gli intermediari e le compagnie assicurative, che è stata reintrodotta dalla legge di Bilancio del 2024 a decorrere dal 1° aprile 2024 (circolare 7/E/24). Sulla scia di questo primo provvedimento, la legge di Bilancio 2026 ha previsto la reintroduzione dell’obbligo di ritenuta anche per le provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Memore delle difficoltà connesse al cambiamento dei rapporti, il legislatore aveva originariamente previsto che tale obbligo di ritenuta decorresse dal 1° marzo 2026. Successivamente ci si è accorti che probabilmente quel lasso temporale rischiava di essere troppo limitato per modificare i sistemi informativi, e così l’originario Dl 38/26 ha previsto lo spostamento della decorrenza della ritenuta al 1° maggio 2026, garantendo anche la copertura necessaria a livello di gettito per i due mesi in questione. Nell’ambito, tuttavia, dell’iter di conversione del decreto è stato effettuato un parziale dietrofront, eliminando l’obbligo di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei medesimi documenti di viaggio. In questo senso, la modifica è intervenuta tanto nel corpo del citato articolo 25-bis del Dpr 600/73 quanto dell’articolo 39 del Dlgs 33/2025 in tema di versamenti e riscossione destinato a entrare in vigore dal prossimo 1° gennaio 2027.

È stata prevista anche la copertura specifica necessaria per via del fatto che relativamente alle agenzie di viaggio l’obbligo di ritenuta è, dunque, venuto meno (7,8 milioni di euro per il 2026 e 3,3 milioni di euro per il 2027). È interessante notare come, allo scopo di reintrodurre l’esenzione da ritenuta per le agenzie di viaggio, il legislatore abbia specificato che ciò sia da intendersi limitato ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei medesimi documenti di viaggio. Ciò significa che in relazione, ad esempio, ai soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio, quali le agenzie di viaggio, anche laddove non iscritti al Rui, si debba invece applicare la ritenuta d’acconto, reintrodotta dal 1° aprile 2024, relativamente alle provvigioni afferenti all’attività accessoria d’intermediazione assicurativa (risposta 269/2024).

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