26 Febbraio 2026
Agenzie di viaggio, agenti e mediatori, ritenuta al 1° maggio
di Alessandro Germani
L’obbligo di ritenuta per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente è rinviato al prossimo 1° maggio, rispetto alla scadenza originaria fissata per il 1° marzo.
Questo il contenuto del comunicato n. 25 del ministero dell’Economia delle Finanze, di ieri, che arriva al fotofinish, rispetto alla scadenza originaria, prorogandola di due mesi.
L’ambito della ritenuta sui rapporti di intermediazione è previsto dall’articolo 25-bis del Dpr 600/73 che disciplina i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Esso prevede in capo ai committenti, cioè coloro che corrispondono questa tipologia di provvigioni, anche in caso di rapporti occasionali, di operare una ritenuta a titolo di acconto tarata sul primo scaglione di reddito dell’articolo 11 del Tuir ovvero al 23 per cento. Tradizionalmente, poi, il comma 5 dell’articolo 25-bis ha da sempre previsto una serie di casi in cui la ritenuta non viene applicata.
Tuttavia negli ultimi anni queste disapplicazioni stanno venendo meno progressivamente, secondo una logica riportata nelle relazioni illustrative, ai provvedimenti normativi tale per cui si vorrebbe combattere l’evasione fiscale. In altri termini, l’assoggettamento a ritenuta verrebbe visto come un meccanismo che spingerebbe i contribuenti ad assoggettare a imposizione i proventi e da cui scatterebbe un recupero di imposta. Al di là di tutto, non c’è dubbio che l’introduzione della ritenuta in ambiti dove questa non c’è mai stata, a partire dal 1982 quando la norma venne introdotta, comporta un radicale cambiamento di abitudini e di regole del gioco.
Lo si è visto in primis quando, con la legge di bilancio per il 2024, è stata reintrodotta la ritenuta nei rapporti fra gli intermediari assicurativi (tipicamente agenzie e broker) e le compagnie assicurative. Ciò è avvenuto con una decorrenza fissata al 1° aprile 2024, rispetto alla legge di bilancio che entrava in vigore il 1° gennaio, proprio per dare il tempo, agli attori interessati, di adeguarsi alle novità normative.
Che sono state tutt’altro che indolori per ciò che concerne i sistemi informativi delle compagnie assicurative. In maniera del tutto simile, viene adesso introdotta la ritenuta per i settori citati, con decorrenza originaria 1° marzo 2026, spostata ora al 1° maggio 2026 con il comunicato stampa, che prelude ad un provvedimento legislativo di prossima emanazione. In questo modo si garantisce un lasso temporale di adattamento superiore rispetto all’esperienza di due anni fa. Su un ambito di comparti anche più ampio perché la novità riguarda le agenzie di viaggio nei rapporti con i tour operator, catene alberghiere e compagnie aeree, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei rispetto alle compagnie aeree e alle società di navigazione. Poi c’è tutto l’ambito che riguarda gli agenti e i commissionari nei loro rapporti con le imprese petrolifere.
Probabilmente ciò ha suggerito il differimento temporale, tenendo conto delle difficoltà dei sistemi informativi delle aziende coinvolte (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 27 dicembre 2025).
Ricordiamo che la ritenuta citata, del 23%, si applica al 50% delle provvigioni (quindi l’11,50%) se l’intermediario non si avvale di dipendenti o terzi, oppure al 20% delle provvigioni (quindi il 4,6%) se viceversa se ne avvale. La logica vuole che l’intermediario che si avvale in via continuativa di dipendenti e terzi deve dichiarare ciò al proprio committente. Per tale comunicazione vale sempre quanto stabilito dal vecchio Dm 16 aprile 1983, se non fosse per il fatto che adesso si può effettuare anche a mezzo Pec.
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