27 Dicembre 2025
Agenti, la presenza di dipendenti riduce la nuova ritenuta da marzo
di Alessandro Germani
Seguendo la stessa logica adottata in occasione della legge di Bilancio 2024 per i rapporti fra intermediari e compagnie assicurative (a partire dal 1° aprile 2024), nel passaggio parlamentare del Ddl di Bilancio 2026 (commi da 140 a 142) è stata introdotta la ritenuta in altri settori, anch’essi finora sempre esclusi dal rapporto di sostituzione: quelli dell’intermediazione su viaggi e nei confronti di imprese petrolifere. Vediamo la logica e il presumibile impatto della novità.
Il principio generale di partenza è contenuto nell’articolo 25-bis del Dpr 600/1973 che disciplina la ritenuta relativa ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. Il comma 5 prevede casi in cui la ritenuta si disapplica.
Uno abbastanza classico è sempre stato quello del rapporto fra le compagnie assicurative e i propri intermediari (agenti, broker), che dal 2024 è stato abbandonato, introducendo l’obbligo di ritenuta. La stessa logica ora si innesta con riguardo ai seguenti tre ulteriori rapporti, anch’essi finora sempre esentati da ritenuta, per le provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.
Le agenzie di viaggio tipicamente ricevono provvigioni da compagnie aeree, catene alberghiere, tour operator. Gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi sono remunerati dalle compagnie di navigazione in relazione a operazioni su merci e passeggeri, che riguardano anche la conclusione dei relativi contratti di trasporto. Lo stesso vale per gli agenti aerei in relazione ai rapporti con le compagnie aeree. Infine, agenti e commissionari ricevono provvigioni dalle imprese petrolifere per rapporti di intermediazione che riguardano queste ultime.
Similmente a quanto accaduto con il flusso delle assicurazioni, anche in questi casi si introduce l’obbligo di ritenuta, con decorrenza per le provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026. Poiché nei casi previsti dall’articolo 25-bis la ritenuta (individuata col primo scaglione dell’Irpef ovvero al 23%) si applica al 50% delle provvigioni (quindi è dell’11,50%) se l’intermediario non si avvale di dipendenti o terzi oppure al 20% delle provvigioni (quindi il 4,6%) se invece se ne avvale.
Come avvenuto in passato per la ritenuta nei rapporti assicurativi, verrà presumibilmente consentito di effettuare la dichiarazione necessaria ad avvalersi del regime ridotto informandone il committente.
Un aspetto che ha generato problematiche con il settore assicurativo riguarda la circostanza per cui, se l’intermediario riscuote le somme e trattiene per sé le provvigioni, dovrà però rimettere al committente l’importo della ritenuta (comma 4). La stessa si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Questo aspetto è stato chiarito dalla circolare 7/E/24, per cui l’obbligo di ritenuta scatta col pagamento della provvigione, a prescindere dal momento della maturazione. Quindi per le nuove ritenute si tratterebbe dei pagamenti effettuati a partire dal 1° marzo 2026. Nel caso in cui l’intermediario debba rimettere la ritenuta al committente, sulla base del paragrafo 2 della circolare, dovrebbe rimettere le ritenute che si intendono operate dal 1° aprile 2026, dato che l’obbligo della ritenuta si applica alle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026.
La relazione tecnica al maxiemendamento approvato al Senato ascrive a questa misura effetti positivi di gettito nell’ordine di 71 milioni per il 2026 (su 10 mesi) e 85 milioni per gli anni successivi. La logica starebbe nel fatto che la misura dovrebbe far emergere fenomeni di evasione.
Ora, posto che appare almeno difficile che nei rapporti con primarie imprese (assicurative prima, adesso tour operator, compagnie aeree, di navigazione, imprese petrolifere) possano esserci fenomeni del genere, andrebbe tenuto in conto il fatto che introdurre una ritenuta in relazione a rapporti che da sempre hanno funzionato senza tali meccanismi comporta notevoli appesantimenti amministrativi, anche di tipo informatico. Di cui probabilmente si sarebbe potuto fare a meno.
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