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11 Febbraio 2026

Affrancamento delle riserve in sospensione ravvedibile

di Alessandro Germani


L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta decorre dal 31 dicembre 2024 ma si materializza in dichiarazione, motivo per cui l’importo pagato a giugno 2025 può essere rivisto successivamente con un ravvedimento e sfruttando la dichiarazione tardiva. Gli utili sono tassati in capo ai soci perché la trasparenza fiscale decorre dal 1° gennaio 2025. È questa la risposta n. 27 di ieri dell’agenzia delle Entrate. L’istante intende affrancare ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs. 192/24, quindi applicando la sostitutiva del 10%, una riserva in sospensione d’imposta generatasi a seguito di rivalutazione effettuata ex articolo 15 Dl. 185/08. E ritiene che la decorrenza debba considerarsi fissata al 1° gennaio 2025. Ciò, assieme all’opzione per la trasparenza ex articolo 116 del Tuir, consentirebbe di non assoggettare a imposizione la distribuzione dell’utile ai soci.

Per questo motivo, probabilmente, l’interpello contiene anche una componente antiabuso, a scopo cautelativo. Le Entrate sono di parere differente. Infatti l’efficacia dell’affrancamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Milita in questo senso il Dm 27 giugno 2025 (articoli 3 e 4) che individua tale periodo d’imposta. Ciò trova conferma anche nella relazione illustrativa, motivo per cui l’esercizio dell’opzione avviene nel modello redditi SC 2025 con effetti dal 31/12/24. Il successivo quesito riguarda la circostanza per cui il contribuente a giugno 2025 ha versato la prima rata dell’imposta sostitutiva ma poi ha rivisto gli importi delle riserve in sospensione da affrancare. E si domanda se possa, nell’ambito della dichiarazione o con una dichiarazione tardiva nei 90 giorni, correggere il dato per cui ha effettuato il primo pagamento. La risposta dell’Agenzia è positiva in quanto l’opzione per l’affrancamento viene effettuata nel modello dichiarativo (rigo Rq 29 della sezione VII-B del modello Redditi Sc). Ciò comporta che se si rivedono gli importi (rispetto al versamento), si potrà ovviare mediante ravvedimento operoso. L’opzione per l’affrancamento viene esercitata nella dichiarazione originaria o anche nella cd. tardiva nei 90 giorni, che è anch’essa pienamente valida e idonea ai fini dell’opzione in questione.

L’Agenzia ritiene assorbita ogni valutazione afferente le questioni antiabuso in base alla prima risposta con cui ha confermato l’efficacia dell’affrancamento per il periodo in corso al 31/12/24. L’opzione per la trasparenza ex articolo 116 del Tuir (regime per cui il reddito della società viene tassato imputandolo ai propri soci per trasparenza) viene esercitata con lo stesso modello Sc 2025 con cui si opta per l’affrancamento delle riserve ma produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2025 (art. 115 c. 4 del Tuir). A tale data il saldo attivo di rivalutazione affrancato riguarderà utili di esercizi precedenti a quello di opzione per la trasparenza. Per cui la distribuzione degli utili ai soci persone fisiche sarà assoggettata a ritenuta ex articolo 27 del Dpr 600/73.

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