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15 Luglio 2026

Adempimento collaborativo, il rischio pregresso è rateizzabile

di Alessandro Germani


Il decreto correttivo Omnibus interviene all’articolo 16 per rafforzare l’istituto dell’adempimento collaborativo con riguardo alla possibilità di rateizzare le somme rivenienti dalla comunicazione dei rischi antecedenti all’ingresso nel regime, che riguardano le sole imposte visto l’azzeramento delle sanzioni amministrative (oltre all’assenza di quelle penali). Con riguardo al regime opzionale, viene estesa anche ad esso la possibilità di comunicare i rischi antecedenti all’ingresso nel regime con piena esimente dalle sanzioni amministrative e penali, applicando anche qui la possibilità di rateizzazione delle somme prevista per i contribuenti ordinari. Il decreto è stato approvato in prima lettura in Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026.

La novella si innesta nel corpo dell’articolo 6 comma 3-ter del Dlgs 128/15. Ricordiamo che la comunicazione dei rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime è stata già potenziata. Infatti, rispetto alla originaria riduzione a metà delle sanzioni amministrative, è stato previsto a seguito del Dlgs 108/24 che le stesse non si applichino in toto, né che si applichino quelle penali (fuori dai casi di condotte fraudolente e simulatorie) tanto per gli elementi attivi quanto per quelli passivi e che le stesse non costituiscano notizia di reato. Se quindi dalla comunicazione dei rischi pregressi all’ingresso nel regime deriva un’obbligazione tributaria (di sole imposte), il contribuente potrà assolvere in un’unica soluzione o in massimo di venti rate trimestrali (più interessi) di pari importo. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione del 25% (articolo 13 comma 1 Dlgs 471/97), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi del 4% (articolo 20 Dpr 602/73) con decorrenza dal pagamento della prima rata. La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Ancora più significativa appare la misura di appeal prevista per il cosidetto Tcf opzionale (articolo 7-bis Dlgs 128/15). Anche per tali contribuenti, similmente a quelli che rientrano nella cooperative compliance in forza dei requisiti dimensionali, è introdotta la possibilità di comunicare i rischi fiscali relativi a condotte adottate antecedentemente all’ingresso nel regime (opzionale), purché la comunicazione sia esauriente e avvenga prima di accessi, ispezioni, verifiche o indagini penali. In base al nuovo comma 2-ter dell’articolo 7-bis, tali comunicazioni, che vanno fatte entro 120 giorni dalla notifica dell’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell’opzione e che devono contenere quanto richiesto per le istanze di interpello dall’articolo 3 Dlgs 156/15, consentono la totale disapplicazione dalle sanzioni amministrative e penali. Ricordiamo infatti che sempre il Dlgs 108/24 aveva aperto a tale possibilità, equiparando i soggetti opzionali a quelli ordinari in una logica di conferire sempre maggior appeal all’istituto opzionale dell’articolo 7-bis. A questo punto, sempre seguendo la finalità di equiparare il più possibile il Tcf ordinario e quello opzionale, e nel tentativo di favorire un ingresso più massiccio anche dei contribuenti sotto soglia, per gli opzionali la completa disapplicazione delle sanzioni nel caso di comunicazione dei rischi pregressi determina la stessa situazione che abbiamo visto per i contribuenti ordinari, per i quali l’articolo 16 del decreto correttivo introduce la possibilità di rateizzazione delle somme. Così viene introdotto il nuovo comma 2-quater nel corpo dell’articolo 7-bis che riproduce per i soggetti opzionali le stesse condizioni per il pagamento delle imposte già viste per gli ordinari.

Quanto alla decorrenza, è espressamente previsto che le disposizioni in questione si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

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