29 Gennaio 2026
Acquisizioni societarie, riporto delle perdite legato al cambio attività
di Alessandro Germani
Nel caso di acquisizione societaria si può contestare che l’unica finalità sia stata quella dell’utilizzo delle perdite della realtà acquisita se sono integrate le condizioni del trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite e sia modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. In sostanza si deve applicare l’articolo 84, comma 3, del Tuir e non la clausola antielusiva propria dell’articolo 37-bis del Dpr 600/73 (oggi sostituito dalla norma dell’abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000). Questi in sintesi i principi della sentenza 1749/2026 e dell’ordinanza 1750/2026 della Cassazione su una medesima fattispecie in relazione a differenti periodi d’imposta.
La sentenza ha riguardato un avviso di accertamento sul 2010 e l’ordinanza invece i periodi d’imposta 2007 e 2008. In tutte le fattispecie era stato contestato al contribuente l’utilizzo delle perdite che era l’unico scopo per cui la società Beta aveva proceduto all’acquisizione di Alfa. Le contestazioni avevano riguardato l’utilizzo di perdite che erano state generate nell’ambito di una procedura concorsuale. E lo scopo dell’acquisizione era stato solo quello di acquisire tali perdite per compensare in tal modo degli imponibili positivi.
In primo e in secondo grado era stata data ragione all’Agenzia. Nella sentenza n. 1749 il contribuente aveva obiettato il fatto che fosse decorso il termine di decadenza quinquennale ex articolo 43 del Dpr 600/73 in quanto le perdite si erano generate nel 2006 e l’avviso di accertamento era stato notificato a dicembre 2012. Ma la Corte suprema chiarisce che non conta l’anno in cui le perdite si sono generate, bensì quello in cui sono state utilizzate in compensazione ed è sorta la pretesa fiscale (Cassazione 22779/23). Trattandosi del periodo d’imposta 2010 il termine per l’accertamento era aperto.
La Corte invece dà ragione al contribuente circa il fatto che il giudice di secondo grado ha fatto riferimento alla disciplina dell’articolo 37-bis del Dpr 600/73 che si palesa inconferente. Tale norma, in vigore fino al 2015, intendeva contrastare atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Tale norma si applicava a un numero chiuso di operazioni previste dal comma 3 della norma medesima, a riprova di una perimetrazione ristretta. Secondo la Cassazione la questione è piuttosto quella dell’articolo 84, comma 3, del Tuir che nell’ambito del commercio delle bare fiscali preclude l’utilizzo delle perdite fiscali della realtà acquisita in presenza di due condizioni:
l’acquisto da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società in perdita
la modifica dell’attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate.
Ma la Commissione tributaria regionale ha di fatto omesso di verificare la ricorrenza della seconda condizione. I giudici di merito si sono invece focalizzati sullo scopo elusivo dell’acquisto della società Alfa senza verificare se, in concreto, sia stata modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite si sono realizzate. Per questi motivi la sentenza viene cassata e rinviata al giudizio di secondo grado.
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