11 Giugno 2025
Acconti maggiorati per il rinvio delle poste
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 207/2024) ha previsto un inasprimento sulle deduzioni consentite per le banche e le assicurazioni in relazione a determinate poste mediante un rinvio al futuro delle medesime, il che ha consentito di creare un maggior gettito per le entrate relative al 2025 e agli anni seguenti. Ciò attraverso un rinvio temporale delle deduzioni e un meccanismo di rideterminazione degli acconti tali da stabilizzare questo gettito. A questo ultimo riguardo è stata emanata lo scorso 6 giugno la risoluzione 38/E che istituisce i codici tributo per questi maggiori acconti.
Vediamo in primis la norma originaria. La prima misura è quella delle svalutazioni dei crediti verso la clientela di banche e assicurazioni. Il meccanismo di rinvio delle deduzioni ha comportato l’azzeramento della quota dell’11% per il 2025 e del 4,7% per il 2026, recuperate negli anni seguenti.
Lo stesso dicasi per le quote di ammortamento, sia Ires che Irap, relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate. Così le quote del 13% previste per il 2025 e per il 2026 sono azzerate e recuperate negli anni successivi.
Un ulteriore differimento è previsto per le quote di deduzione sui componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’Ifrs 9 per gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative, sia ai fini Ires che Irap. Anche qui le quote del 10% previste per il 2025 e per il 2026 sono azzerate e recuperate in futuro.
L’emersione del maggior reddito dato dalla cancellazione delle deduzioni, che poteva essere assorbito dalle perdite fiscali e dalle eccedenze Ace riportate, viene fronteggiata riducendo l’utilizzo di tali poste dall’80% al 54% del maggior reddito imponibile.
La misura ha poi impattato anche sugli acconti. In relazione al 2025, gli acconti risultano maggiorati in quanto non si considerano in relazione al 2024:
- la quota del 17% di svalutazioni e perdite su crediti deducibile;
- la quota del 12% di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali;
- la quota del 10% delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’Ifrs 9.
Per completezza la rideterminazione degli acconti riguarda anche i successivi periodi dal 2026 al 2029 e prevede altresì un divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026.
La risoluzione 38/E ha istituito i seguenti codici tributo:
- «2007» quale maggior acconto prima rata Ires;
- «2008» quale maggior acconto seconda rata Ires;
- «3881» quale maggior acconto prima rata Irap;
- «3882» quale maggior acconto seconda rata Irap.
I codici Ires andranno nella sezione erario con indicazione dell’anno di riferimento, mentre quelli Irap andranno nella sezione Regioni. Per i codici tributo «2007» e «3881», in caso di versamento in forma rateale, si indicherà il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i campi sono valorizzati con 0101.
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