Precedente Successiva

15 Dicembre 2025

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA - Tasso di interesse legale - decremento all’1,6% dal 2026


01. Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 del decreto del MEF del 10 dicembre 2025, il tasso di interesse legale previsto dall’articolo 1284 del codice civile è diminuito dall’attuale 2% all’1,6% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

 

02. Effetti ai fini fiscali

Il decremento del tasso di interesse legale ha effetti in relazione all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, diminuendo, di conseguenza, il relativo onere complessivo. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Pertanto, a decorrere dal prossimo anno, nei calcoli di convenienza relativi al ravvedimento operoso si terrà conto del fatto che, rispetto all’anno 2025, l’onere sarà inferiore.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio pro- rata temporis, ed è quindi pari:

  • allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
  • al 1,25% dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • al 5% dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
  • al 2,5% dall’1.1.2024 al 31.12.2024;
  • al 2% dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
  • all’1,6% dall’1.1.2026 fino al giorno di versamento compreso.

Il decremento del tasso d’interesse legale trova, altresì, applicazione nei casi di:

  • rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso;
  • adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
  • regolarizzazione dei ritardati o omessi versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

Si evidenzia, infine, che il nuovo tasso d’interesse legale nella misura pari all’1,6% rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati in forma scritta, dovuti in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del TUIR).

© RIPRODUZIONE RISERVATA