Precedente Successiva

24 Febbraio 2026

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA - Operazioni con Paesi “black list” e novità INTRASTAT


1. Nuova lista dei Paesi “black list” dell’Unione europea

Con l’aggiornamento della “black list” delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali avvenuto il 17 febbraio 2026 da parte del Consiglio dell’Unione europea cambia il perimetro di operatività dell’elenco delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, con conseguenti effetti nei confronti delle imprese che operano con controparti estere ivi residenti.

Ricordiamo che, in base alle previsioni contenute nell’articolo 110 comma 9-bis - 9-quinquies del TUIR i costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi "non cooperativi" ai fini fiscali:

  • sono integralmente deducibili, se non eccedono il rispettivo valore normale individuato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
  • sono deducibili anche in relazione all’eccedenza rispetto al valore normale, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione sottostante.

Inoltre, tali costi devono essere separatamente indicati all’interno del modello REDDITI, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

Tra le spese e le altre componenti negative interessate dal monitoraggio rientrano quelle sostenute da imprese residenti in Italia e derivanti da operazioni intercorse con:

  • “imprese” residenti o localizzate in Stati o territori "non cooperativi" (articolo 110 comma 9-bis del TUIR);
  • “professionisti” domiciliati negli stessi Stati o territori (articolo 110 comma 9-quinquies del TUIR).

1.1. Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi”

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (articolo 110, comma 9-bis del TUIR) i territori individuati nell'Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

Con l’aggiornamento del 17/02/2026 tale lista comprende i seguenti stati:

  • Anguilla;
  • Federazione Russa;
  • Guam;
  • Isole Turks e Caicos;
  • Isole Vergini statunitensi;
  • Palau;
  • Panama;
  • Samoa americane;
  • Vanuatu;
  • Vietnam.

Rispetto, quindi, alla precedente versione sono state eliminate le Isole Fiji, Samoa e Trinidad e Tobago e sono state incluse le Isole Turks e Caicos e il Vietnam.

Alla luce di quanto sopra, quindi, anche le operazioni effettuate con soggetti residenti in tali Paesi dovranno essere oggetto di verifica circa il rispetto delle condizioni previste per la relativa deducibilità.

La modifica apportata alla lista decorre dalla pubblicazione sulla G.U. dell’UE delle conclusioni del Consiglio dell’Unione.

2. Novità INTRASTAT

Con la determinazione 03/02/2026 n. 84415 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha stabilito l’incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-2 bis) con periodicità mensile.

Nello specifico, la precedente soglia di euro 350.000,00 è stata incrementata a euro 2.000.000,00.

Per effetto della modifica, sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA-2 bis con periodicità mensile i soggetti passivi IVA il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a euro 2.000.000,00.

Il suddetto incremento si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) relativi al mese di gennaio 2026 da effettuarsi entro il 25/02/2026.

Ai fini dell’invio restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore, approvati con la determinazione 23/12/2021 n. 493869. Eventuali successive variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.