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06 Settembre 2024

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA - Le principali novità introdotte dal “Decreto Correttivo” e dal “Decreto Omnibus”


01. Premessa

Con la pubblicazione sulla G.U. del 5.08.2024, n. 182, del D. Lgs. n. 108/2024 (c.d. “Decreto Correttivo ”), rubricato “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, sono state apportate modifiche e integrazioni ai decreti legislativi emanati nell’ambito delle disposizioni attuative della riforma fiscale introdotta con la Legge Delega n. 111/2023.

Il Decreto Correttivo è entrato in vigore dal giorno 6.08.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Inoltre, con la pubblicazione sulla G.U. del 9.08.2024, n. 186, del D.L. n. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), sono state introdotte nuove “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, in vigore dal 10.08.2024 (giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto).

Ricordiamo che il Decreto Omnibus è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo post conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter. 

Di seguito sono riportate e analizzate, in sintesi, le principali misure di carattere fiscale di interesse per le imprese e le persone fisiche introdotte da entrambi i provvedimenti normativi di nuova emanazione.

02. Le principali novità introdotte dal “Decreto Correttivo

Argomento

Modifica dei termini di presentazione dei modelli dichiarativi (articolo 2, comma 6, lett. a)

Le novità

L’articolo 2, comma 6, lett. a, del Decreto Correttivo ha modificato l’articolo 11 del D. Lgs. n. 1/2024, emanato in riforma della normativa in materia di adempimenti tributari, e ha disposto il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, viene posticipato:

  • al 31 ottobre (rispetto all’originario termine del 30 settembre disposto dal D. Lgs. n. 1/2024), il termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, a decorrere dall’anno 2024; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta), e, quindi, al 31 ottobre per i soggetti “solari”;
  • al 15 aprile (rispetto all’originario termine del 1° aprile disposto dal D. Lgs. n. 1/2024), il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770, a decorrere dall’anno 2025.

Argomento

Estensione del termine per la definizione degli avvisi bonari (articolo 3)

Le novità

L’articolo 3 del Decreto Correttivo estende da 30 a 60 giorni il termine entro il quale è possibile procedere alla definizione delle comunicazioni bonarie emesse a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni comminate per le violazioni riscontrate. 

Pertanto, per poter fruire della riduzione delle sanzioni, il versamento dell’importo dovuto o della prima rata dello stesso dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria.

Viene, altresì, esteso da 30 a 60 giorni il termine per fornire gli eventuali chiarimenti richiesti a seguito della ricezione della comunicazione bonaria.

Il nuovo termine di 60 giorni troverà applicazione con riferimento alle comunicazioni bonarie elaborate a partire dal 1° gennaio 2025.

Argomento

Modifica della disciplina sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (articolo 6)

Le novità

Prima di analizzare le modifiche apportate dal Decreto Correttivo alla disciplina sulle modalità di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 (c.d. “redditometro ”), occorre ricordare che tale forma di accertamento è basata:

  • sulle spese sostenute dal contribuente nel corso del periodo d’imposta;
  • sull’imputazione presunta di un reddito derivante dal sostenimento (ipotetico) di spese, oppure dal possesso di determinati beni, come un immobile o un’autovettura (anche se, per assurdo, per il loro mantenimento non siano state sostenute spese).

L’articolo 6 del Decreto Correttivo ha parzialmente modificato la disciplina del “redditometro” stabilendo che la determinazione sintetica del reddito può avvenire a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.

Secondo la precedente disciplina, invece, per poter procedere mediante accertamento sintetico, era sufficiente che si verificasse uno scostamento di un quinto tra il reddito dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente. 

Il contribuente potrà, comunque, fornire prova contraria dimostrando che: 

  • il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla base imponibile o provenienti da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

03. Le principali novità introdotte dal “Decreto Omnibus

Argomento

Incremento dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da i “neo residenti” (articolo 2)

Le novità

L’articolo 2 del Decreto Omnibus ha incremento da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 24- bis , commi 1 e 2, del TUIR, sui redditi prodotti all’estero (a prescindere dal loro importo) dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che esercitano la specifica opzione per l’assoggettamento alla tassazione sostitutiva nel quadro NR della propria dichiarazione dei redditi (c.d. “neo residenti ”).

La nuova imposta sostitutiva si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale ai fini dell’articolo 43 del Codice civile successivamente alla data del 10 agosto 2024.

Argomento

Proroga del termine per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la regolarizzazione del magazzino (articolo 7, commi 1 e 2)

Le novità

Occorre, preliminarmente, ricordare che l’articolo 1, commi 78-85, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la possibilità, per gli esercenti attività di impresa che adottano i princìpi contabili nazionali, di regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell’1.01.2023, determinandone la corretta valutazione alla giacenza effettiva, mediante l’eliminazione in contabilità di esistenze iniziali (di quantità o valori superiori a quelli effettivi) e/o mediante l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

La regolarizzazione del magazzino ai valori effettivi determina il versamento dell’IVA (se dovuta), calcolata secondo le modalità disposte dalla normativa, e di un’imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap) del 18% da applicarsi sul valore eliminato, aumentato di un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, individuato dal D.M. 24.6.2024. 

Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima rata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023;
  • la seconda rata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.

In questo contesto, l’articolo 7, comma 1, del Decreto Omnibus ha prorogato al prossimo 30.09.2024 il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino, ma soltanto per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023, scade entro il prossimo 29.09.2024.

Viene previsto, inoltre, che, se in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30.09.2024.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30.09.2023 scade entro la data del 29.09.2024, la regolarizzazione del magazzino potrà essere effettuata entro il 30.09.2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.

Argomento

Proroga del termine per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (articolo 7, comma 3)

Le novità

L’articolo 7, comma 3, del Decreto Omnibus ha prorogato dal 30.06.2024 al 30.11.2024 il termine entro il quale i contribuenti possono optare per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e quotate e dei terreni agricoli e edificabili, posseduti alla data dell’1.01.2024, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 52, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Rimane invariata l’aliquota al 16% dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore rivalutato delle partecipazioni e dei terreni risultante dalla perizia.

Tenuto conto che, entro il termine previsto per beneficiare della rivalutazione, deve essere effettuato il versamento della prima rata o dell’intera imposta sostitutiva dovuta, come previsto dalla normativa, in questo contesto, la proroga introdotta dal Decreto Omnibus determina, in caso di opzione per il pagamento rateale, il differimento anche del termine di versamento anche delle rate successive alla prima, che slittano, rispettivamente, dal 30.06.2025 al 30.11.2025 e dal 30.06.2026 al 30.11.2026, maggiorate degli interessi calcolati in ragione del 3% annuo.