15 Marzo 2024
Riserve tecniche: regole tedesche e fisco italiano
di Alessandro Germani
La stabile organizzazione in Italia di una compagnia assicurativa tedesca quantifica le riserve sinistri in base ai conteggi effettuati dalla casa madre che applica le normative vigenti in Germania, per poi applicare i limiti fiscali previsti dall’articolo 111 del Tuir. Ciò sebbene il reddito della branch ex articolo 152 del Tuir sia determinato in base a un rendiconto economico e patrimoniale da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche. È questo l’importante chiarimento pervenuto a seguito di un’istanza di interpello non pubblicata.
La risposta conferma che la gestione delle branch segue una serie di principi non scontati. Infatti si parte da un rendiconto che, dovendo seguire quello degli analoghi soggetti italiani, va redatto secondo i principi Oic ai quali sono generalmente assoggettate le compagnie italiane. Senonché poi interviene il principio dell’home country control per cui se la casa madre è appartenente alla Ue le riserve tecniche sono individuate secondo la normativa del paese di origine e le indicazioni della sua authority di settore. A quel punto si applicano le regole fiscali italiane stabilite dall’articolo 111 del Tuir, per cui la variazione delle riserve tecniche concorre a formare il reddito dell’esercizio fino alla misura massima stabilita a norma di legge.
Salvo poi il fatto che la variazione della riserva sinistri, per la componente di lungo periodo (75%) è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.
Nella risposta l’Agenzia conferma la tesi dell’istante. La base è costituita dal rendiconto della branch ex articolo 152 del Tuir, redatto in base ai principi contabili dei soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche (Oic adopter nella maggioranza dei casi). Dopodiché si applicano le norme fiscali stabilite dall’articolo 111 del Tuir. Il comma 1 prevede che la variazione delle riserve tecniche concorra a formare il reddito fino alla misura massima stabilita a norma di legge. Il che significa in prima battuta che si applicano il Codice delle assicurazioni private e il regolamento Ivass 22/2008 che si occupa del bilancio e contiene le disposizioni per il conteggio delle varie riserve tecniche. Tuttavia l’istante è un soggetto tedesco che opera in Italia in regime di stabilimento ex articolo 23 del Dlgs 209/05 tramite la sede secondaria.
Pertanto ai sensi dell’articolo 193 la società è soggetta alla vigilanza prudenziale dello Stato di origine anche per quanto svolto in Italia in regime di stabilimento (o libera prestazione di servizi). In base all’articolo 3 del regolamento Ivass n. 22 le imprese assicurative europee applicano alle stabili organizzazioni le norme dello Stato d’origine. Quindi l’espressione “a norma di legge” richiamata dall’articolo 111 del Tuir per la concorrenza al reddito della variazione delle riserve tecniche deve intendersi riferita alle disposizioni tedesche, purché armonizzate alla disciplina unionale.
Da ciò deriva che le riserve siano calcolate dalla casa madre secondo le proprie regole e poi attribuite alla branch (pare implicito al riguardo che l’attribuzione non debba generare problematiche di transfer pricing). Alle riserve sinistri poi si applicano le regole di deducibilità del comma 3 dell’articolo 111 del Tuir.
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