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03 Aprile 2024

Raccolta fondi, niente dati da chi gestisce il portale

di Alessandro Germani


Una Pmi innovativa che gestisce un portale di crowdfunding ma non interviene materialmente nei flussi di pagamento non è tenuta alle segnalazioni all’Anagrafe tributaria. Così la risposta a interpello 85/2024 delle Entrate.

La società fa presente di aver attivato anche l’iter per ottenere l’autorizzazione come Sim (società di intermediazione mobiliare) dalla Consob per il collocamento di strumenti finanziari nonché ricezione e trasmissione ordini. Le autorizzazioni in questione le daranno la possibilità di raccogliere capitali in misura superiore alla soglia di 5 milioni, fissata per il crowdfunding dal regolamento Ue 2020/1503. Il tutto accanto al core business del crowdfunding, operato mediante la gestione di portali di lending e debito.

L’istante non gestisce i flussi di pagamento verso le società che accedono al finanziamento, in quanto svolti da soggetti terzi autorizzati (banche, istituti di pagamento). Idem per ciò che concerne gli investitori che si rivolgono per i flussi ai propri intermediari. L’istante chiede quindi conferma del fatto che per le operazioni sotto soglia (cinque milioni di euro) non sia tenuta ad osservare gli obblighi di comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari ex articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73.

L’Agenzia ricorda che il crowdfunding è disciplinato dal regolamento comunitario 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e si tratta di una forma di finanza alternativa per le start up e le Pmi in relazione a investimenti modesti. Il gestore della piattaforma svolge un servizio per mettere in contatto gli investitori con i titolari di progetto, ovvero le imprese alla ricerca di finanziamenti. Caratteristica di base è il fatto che ci si rivolge a molteplici investitori con ticket di investimento modesti.

In considerazione del rischio, ciascun titolare di progetto non può superare 5 milioni di offerta di crowdfunding nell’arco di 12 mesi.

Venendo agli obblighi nazionali, l’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73 prevede che gli operatori finanziari (banche, poste, intermediari finanziari, Sim, Sgr, Oicr) devono rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi dei soggetti che intrattengono con loro dei rapporti continuativi (circolare 32/E/2006), che devono essere trasmessi periodicamente all’Anagrafe tributaria. L’obbligo di comunicazione riguarda i rapporti intrattenuti con il cliente indicati nella «tabella dei rapporti» contenuta nell’allegato 2 del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2005 e nell’allegato 1 del successivo provvedimento del 19 gennaio 2007, ad esclusione dei rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza.

Dalla documentazione presentata risulta che l’istante non è coinvolto nei flussi di pagamento che riguardano il titolare del progetto e/o gli investitori, né nella custodia degli strumenti oggetto dell’offerta, né nell’attività di detenzione delle liquidità dei clienti.

Ciò è coerente con il fatto che gli investitori hanno l’obbligo di versare le rispettive quote di adesione direttamente a una società che gestisce i pagamenti, e che l’attività svolta dal portale di crowdfunding esula dalla gestione finanziaria degli investimenti realizzati. Pertanto viene confermato che le operazioni sotto soglia di crowdfunding non sono soggette agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

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