24 Ottobre 2023
Più tempestività sulle istanze di rinnovo
di Alessandro Germani
Alternativa più conveniente rispetto al passaggio al nuovo patent box
L’esperienza del vecchio patent box si è ormai conclusa in quanto con l’introduzione della nuova misura (articolo 6 del Dl 146/2021) residua solo lo strascico delle vecchie pratiche, per le quali dopo il primo quinquennio vi sono stati dei rinnovi. L’esperienza dei ruling ha dimostrato la grossa difficoltà di gestione – tecnica e pratica – di queste istanze. Spesso, però, la chiusura dei ruling per il primo quinquennio (2015-2019 o 2016-2020) è arrivata alla fine del quinquennio stesso se non dopo la sua chiusura. E ciò indubbiamente, in una logica di certezza dei rapporti e di poter spendere l’agevolazione in un tempo congruo, resta comunque un neo non trascurabile.
I problemi di eccessiva dilatazione temporale sembrano riguardare anche i rinnovi, che spesso appaiono più convenienti rispetto al passaggio al nuovo patent box, laddove l’intangible dia luogo a un contributo economico significativo. Il nuovo patent box è infatti meno attraente del vecchio, trattandosi di un’agevolazione sui costi, che non necessariamente premia le aziende migliori.
Il provvedimento delle Entrate 1 dicembre 2015 n. 154278 dispone (articolo 12) che almeno 90 giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo, a pena di decadenza della facoltà di chiederne rinnovo, l’impresa possa presentare istanza di rinnovo dei termini dell’accordo stesso all’ufficio. Almeno 15 giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo, l’ufficio comunica il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. Per consentire il rinnovo dell’accordo, l’ufficio può:
1 procedere alla richiesta di documentazione, dati e informazioni;
2 invitare la parte istante a presentarsi allo scopo di ottenere documentazione, dati ed informazioni ovvero chiarimenti;
3 procedere ad accessi ai fini e con le modalità di cui al punto 8.2 e alle attività di cui al punto 8.3.
Ora non è infrequente che chi abbia chiuso il ruling sul primo quinquennio dopo lo spirare dello stesso, abbia fatto istanza di rinnovo subito dopo la sottoscrizione del ruling stesso. E l’Agenzia spesso ha dato il proprio assenso. Senonché poi è seguita una tempistica dilatata, simile al passato, in cui l’Agenzia ritiene di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo ruling. Che ammesso che vada fatto, presumibilmente dovrebbe comportare solo l’aggiornamento di qualche parametro. Peraltro la tesi di un nuovo ruling non convince appieno, in quanto l’articolo 12 prevede solo che l’Agenzia possa fare delle richieste preventive ai fini del rinnovo.
In ogni caso, anche nell’ottica di consentire alle imprese di portare in deduzione le agevolazioni in un tempo congruo, occorrerebbe una maggiore tempestività. Ammesso che si tratti effettivamente di nuovo ruling, laddove vi sia solo qualche circoscritta modifica, ciò non dovrebbe essere tale da richiedere tempistiche oltremodo dilatate. Consentendo alle imprese di beneficiare tempestivamente delle deduzioni. E senza spiacevoli sorprese in fase di controllo.
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