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05 Dicembre 2023

Pir, stop all’unicità del possesso presso lo stesso intermediario

di Alessandro Germani


Per dare nuovo e ulteriore impulso all’investimento dei risparmiatori in Pir (piani individuali di risparmio) viene inserita, in fase di approvazione del Dl Anticipi, la previsione volta a superare l’unicità del Pir sia per quelli ordinari sia per quelli alternativi (Pir-Pmi). Vediamo di cosa si tratta.

I Pir sono stati introdotti con la legge di Bilancio del 2017 con lo scopo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi, per accompagnare le imprese verso un paradigma di finanziamento che sia più volto al mercato e meno dipendente dal credito bancario. Si tratta di contenitori di investimenti finanziari che, a date condizioni, fra cui l’holding period di 5 anni e un certo dosaggio del piano a livello di contenuti, consentono una completa detassazione dei redditi finanziari (redditi di capitale e redditi diversi) rivenienti.

La novità nei primi anni ha fatto registrare dei massicci afflussi verso i Pir che tuttavia, complice la logica con cui i contenuti erano previsti, non ha permesso l’afflusso di risorse verso le Pmi notoriamente bisognose di capitali per sostenere i propri investimenti. Infatti la logica dei Pir di prima generazione, cosiddetti Pir ordinari, con vincoli di investimento oggi pari a 40mila euro annui e 200mila euro complessivi ha fatto registrare per lo più un afflusso di risorse verso realtà quotate.

Si è trattato quindi di uno strumento sì valido, ma probabilmente più adatto a investitori tipici del retail bancario, quindi meno sofisticati. Accanto a ciò, con l’articolo 13-bis del Dl 124/2019, è stato quindi istituito il Pir alternativo, con limiti pari a 300mila euro annui e 1,5 milioni complessivi, adatto a una clientela finanziariamente più sofisticata. Questo secondo Pir (Pir-Pmi) è maggiormente indirizzato ad investimenti illiquidi, tipicamente di equity o di debito verso Pmi non quotate, spesso appannaggio di fondi di private equity e private debt.

All’atto dell’istituzione dei Pir il comma 112 della legge 232/2016 stabiliva il principio della unicità, cosicché ciascuna persona fisica non poteva essere titolare di più di un Pir e ciascun Pir non poteva avere più di un titolare. Successivamente la norma è stata modificata per tenere conto dell’introduzione anche dei Pir alternativi. Così il comma 112 attualmente vigente, come modificato dall’articolo 136, comma 2, del Dl 34/2020, stabilisce la stessa unicità sia per il Pir ordinario sia per quello alternativo. Poi è stata la volta della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma, 27 della legge 234/2021) che ha stabilito, per i soli Pir alternativi, il superamento del vincolo in precedenza esistente per cui ciascuna persona fisica poteva detenere un solo piano di questo genere (si veda anche la circolare 10/E/22).

E veniamo a oggi. Il nuovo testo modifica il comma 112 distinguendo fra Pir ordinari e Pir alternativi. Per i primi viene ribadita l’unicità del Pir, che si supera solo in presenza di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di 40mila e 200mila euro. Come dire che per il pubblico dei risparmiatori c’è la possibilità di diversificare, ma all’interno di una gestione unitaria. Per gli alternativi invece ciascuna persona, fermi i limiti di 300mila euro e 1,5 milioni di euro, può essere titolare di più piani. Non essendovi riferimento a intermediari e compagnie si intende anche con più di uno di questi, probabilmente in linea con l’investimento più sofisticato e rischioso. Resta in generale il principio per cui ciascun Pir possa avere un solo titolare. L’eliminazione del riferimento ai Pir alternativi nell’articolo 13-bis, comma 4, del Dl 124/2019 appare un miglior coordinamento.

Da capire ora se il deflusso che i Pir stanno facendo registrare possa interrompersi grazie a queste novità o si renderà necessario un restyling più incisivo.

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