10 Febbraio 2024
Patent box, la registrazione condiziona il premiale
di Alessandro Germani
Trittico di risposte su vecchio e nuovo patent box ieri dalle Entrate.
Con la risposta n. 40 viene confermato che ai fini del nuovo patent box il meccanismo premiale per il software scatta dal periodo di imposta di registrazione alla Siae e che i costi ricevuti da un consorzio controllato sono agevolabili.
Alfa controlla una società consortile che sviluppa software. L’Agenzia conferma che il soggetto investitore è quello su cui grava il rischio, che nel caso specifico coincide con le consorziate. La norma poi fissa una preclusione per i costi intercompany, ma ciò non si applica in presenza di schemi consortili (circ. 5/E/23) in quanto il consorzio è uno strumento di cooperazione interaziendale. Nel dichiarare inammissibile il quesito riguardante la registrazione del software in quanto già chiarito con la circolare 5/E, l’Agenzia tuttavia specifica un aspetto importante, ovvero che in caso di software già in uso per il quale la società abbia fruito del patent box in via ordinaria, la recapture vale comunque dalla data di registrazione (nel caso di specie il 2023).
Per la risposta n. 39 una società, nonostante abbia chiuso il ruling di un vecchio patent box (2015-2019) nel 2018, non ha finora portato in deduzione le variazioni in diminuzione, perdendo così quelle del 2015 e 2016 in quanto relative a periodi fiscalmente ormai chiusi. Di norma per i periodi che vanno dalla presentazione dell’istanza alla sottoscrizione del ruling il contribuente può cumulare le variazioni nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui firma l’accordo oppure fare istanza di rimborso o presentare delle integrative. Di fatto però il contribuente è rimasto inerte dal 2018. Motivo per cui il 2015 e il 2016 devono considerarsi ormai spirati trattandosi di “rapporti esauriti”. Pertanto potrà presentare tre integrative per i tre periodi aperti (2017, 2018 e 2019) oppure una per i primi due e una seconda per il 2019. La stessa logica deve valere per l’Irap visto che la relazione illustrativa per finalità semplificatorie poneva il tributo regionale sullo stesso piano dell’IRES. Quindi anche qui non c’è possibilità di recupero del 2015 e 2016.
Le stesse modalità valgono per gli anni che sono oggetto di un accordo aggiuntivo per la risposta n. 41. Una società ha agevolato per il quinquennio 2016-2020 un marchio. Poi sono emersi anche beni complementari come brevetti, disegni e modelli oggetto di accordo aggiuntivo (raggiunto nel 2022) per i soli anni 2019 e 2020. Secondo l’Agenzia, in linea con le conclusioni della circ. 11/E/16, l’accordo aggiuntivo si raggiunge nel 2022 e riguarda i soli periodi 2019 e 2020. Ma si verifica la stessa situazione che accade in caso di accordo originario, per cui per questi due (ultimi) periodi d’imposta interessati dal nuovo accordo (che modifica l’originario per i beni complementari) al contribuente vanno concesse le medesime alternative che aveva nell’accordo originario, ovvero presentare due integrative a favore rispettivamente per il 2019 e per il 2020 oppure cumulare entrambe nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022 in cui l’accordo integrativo è stato raggiunto.
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