04 Settembre 2024
Niente obblighi informativi con termine dopo il delisting
di Alessandro Germani
In caso di delisting, il momento in cui gli obblighi informativi connessi alla quotazione di Borsa vengono meno si determina considerando il termine previsto per la pubblicazione dei documenti con i quali si assolvono tali obblighi. È quanto chiarisce Assonime con il Caso n. 4.
Gli obblighi informativi periodici in materia contabile riguardano da un lato la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, dall’altro la pubblicazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Hanno una cadenza annuale (il primo e il terzo) o semestrale (il secondo).
Ci si chiede che cosa succeda in caso di delisting che avviene prima dello spirare del termine per l’obbligo informativo. Gli obblighi bilancistici sono previsti dall’articolo 154-ter del Tuf e prevedono per la pubblicazione una scadenza di quattro mesi per la relazione finanziaria annuale e di tre mesi per quella semestrale.
La relazione sul governo societario va diffusa con cadenza annuale ed è collegata alla relazione finanziaria annuale, per cui esse possono essere un unico documento o anche due, ma vanno pubblicati contestualmente.
Si tratta di obblighi connessi all’appartenenza alla categoria degli emittenti quotati. Per cui Assonime ritiene che, poiché un soggetto è considerato inadempiente solo allo spirare del relativo termine (di quattro o tre mesi), se nel frattempo vi è stato un delisting quell’obbligo non sussiste più. Ciò si desume anche normativamente, perché pure in base alla direttiva comunitaria si può essere sanzionati solo se inadempienti dopo lo spirare del relativo termine.
Dal punto di vista pratico, poi, le società quotate al 30 giugno 2023 che si sono delistate entro il 30 settembre non hanno pubblicato l’informativa finanziaria riferita al primo semestre dell’anno.
In senso conforme si è espressa anche Assirevi nel position paper relativo al regolamento 537/2014. La stessa impostazione si ritrova anche in giurisprudenza circa l’interesse della Consob all’impugnazione di bilancio, che viene meno nel momento in cui la società non sia più quotata.
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