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19 Ottobre 2024

Incorporazione di comparti di Oicr estero senza entry tax

di Alessandro Germani


La fusione transfrontaliera di comparti di fondi lussemburghesi incorporati in Oicvm italiani di nuova costituzione si configura come neutrale e come tale non comporta profili di entry tax. È questo il chiarimento delle Entrate nella risposta n. 206 di ieri.

Una compagnia assicurativa italiana investe le proprie riserve tecniche in attivi posti a copertura delle stesse, come prescritto dalla legislazione di settore a copertura degli impegni presi con gli assicurati. La compagnia ha quindi investito in Sicav multicomparto di diritto lussemburghese. Tali Sicav sono gestite da una management company lussemburghese. Ai fini di una migliore rispondenza al modello assicurativo italiano, è previsto che i comparti della Sicav lussemburghese siano incorporati da fondi italiani di nuova costituzione. Cambia la società di gestione ma non i gestori internazionali che hanno la delega ad operare. Pertanto si modifica la Sgr ma il contenuto resta esattamente il medesimo, non cambia il controvalore dei comparti né degli strumenti sottostanti. Non si verifica alcun rimborso, conferimento o liquidazione fra comparti, né vi sarà la necessità di effettuare alcuna scrittura contabile, non dovendosi rilevare alcun componente a conto economico. Per l’istante una siffatta fusione transfrontaliera è neutrale e non vi sono profili di entry tax. L’Agenzia concorda.

Infatti le fusioni nazionali o transfrontaliere di Oicr possono riguardare anche dei singoli comparti. Sotto il profilo fiscale per l’articolo 10-ter della legge 77/1983 gli investitori conseguono redditi di capitale o diversi in caso di distribuzione di proventi, riscatto o liquidazione delle quote o azioni, cessione, trasferimento ad un diverso intestatario, switch da un comparto all’altro. Ma non è prevista fra tali ipotesi anche la fusione fra comparti di un Oicr estero e fondi italiani. Pertanto la stessa rappresenta un evento fiscalmente neutrale anche nei confronti dell’investitore residente. Ciò in quanto non comporta cessione o trasferimento di quote né si configura quale switch che comporta rimborso e successiva sottoscrizione di quote. Non si tratta di un evento realizzativo e quindi non comporta tassazione in capo ai partecipanti al fondo. Non si applica nemmeno l’entry tax (articolo 166-bis del Tuir) che riguarda si le fusioni transnazionali, ma in presenza di un soggetto estero che esercita un’impresa commerciale e viene incorporato da uno nazionale. Qui si è in presenza di Oicr che sono soggetti passivi Ires quali enti non commerciali (risoluzione 69/E/16 e risposta 469/19). Non si rientra quindi nella lettera e) della predetta norma in quanto l’Oicr/Oicvm non è titolare di reddito d’impresa. Quindi non si deve procedere alla determinazione del valore di mercato quale “valore fiscale in ingresso” degli asset relativi ai comparti incorporati dai fondi istituiti in Italia.

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