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10 Ottobre 2018

Per le transazioni cross border si applicano le regole interne

di Alessandro Germani



In un sistema economico globalizzato le operazioni transfrontaliere riguardano società residenti in differenti stati Ue fissandone le condizioni per ottenere la neutralità fiscale. Di recente il principio è stato riconfermato dalla risoluzione 63/E/2018 riguardante il conferimento di azienda detenuta in una stabile organizzazione («So») italiana da parte di una società francese in una conferitaria italiana. Ma analizziamo i concetti in dettaglio.
Le operazioni cross border sono di due tipologie:

  • quelle tipiche di M&A (merger and acquisition) rispondenti a logiche di mercato;
  • quelle di riorganizzazione interna di gruppi societari ramificati in diversi stati.

In questo secondo caso possono ricomprendersi anche i rimpatri di holding residenti in altri stati.
Tali operazioni riguardano quindi multinazionali estere presenti in Italia oppure, a specchio, multinazionali italiane ramificate anche all'estero. Ma deve trattarsi di società residenti in stati Ue.
La tipologia di operazioni che rientrano nell'ambito di quelle transfrontaliere è individuata dall'articolo 178 del Tuir e ricomprende:

a) le fusioni;
b)le scissioni totali;
b-bis) le scissioni parziali;
c)i conferimenti di aziende o rami aziendali;
d)le operazioni delle lettere precedenti con riguardo alle stabile organizzazione nel territorio dello stato oggetto delle operazioni stesse;
e)le permute e i conferimenti di azioni o quote.

L'aspetto comune di queste operazioni, che ne fissa il requisito soggettivo, è il presupposto che le stesse intervengano fra:

  • società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia;
  • soggetti residenti in altri stati Ue che appartengono alla tabella A come forma societaria e sono soggetti alle ordinarie imposte societarie alla tabella B (entrambe allegate al Dlgs 544/92).

I profili soggettivi, in particolare per ciò che concerne la fusione transfrontaliera (ma in base a principi estensibili a tutte le operazioni cross border) sono stati chiariti dalla risoluzione 42/E/08 secondo cui:

  1. i soggetti partecipanti all'operazione di fusione devono essere innanzitutto fiscalmente residenti nell'Ue;
  2. i soggetti partecipanti all'operazione di fusione devono essere fiscalmente residenti in Stati diversi Ue;
  3. uno dei due soggetti deve essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato mentre l'altro soggetto deve essere residente in altro stato membro Ue.

Il regime di neutralità fiscale di queste operazioni è sancito dal successivo articolo 179 del Tuir. Per quanto riguarda le fusioni e le scissioni (sia totali sia parziali) si applica la disciplina domestica in quanto viene fatto espresso rimando agli articoli 172 e 173 del Tuir. In ogni caso il comma 4 ribadisce esplicitamente che le fusioni e le scissioni non danno origine al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, che il valore fiscale delle partecipazioni date in cambio deve essere assunto anche dalle partecipazioni ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio e che salvo specifiche eccezioni i conguagli concorrono a formare il reddito in capo ai soggetti percettori.
Ma questa stessa norma si applica anche agli scambi di partecipazioni mediante permuta o conferimento.
La neutralità viene poi estesa, in maniera di fatto simile, anche alle ipotesi di conferimento di aziende o rami aziendali transfrontalieri, in quanto l'articolo 179, comma 2, del Tuir richiama le regole di neutralità valide per le omologhe operazioni domestiche effettuate ai sensi dell'articolo 176 del Tuir. Da questo punto di vista torna utile il chiarimento fornito dalla citata risoluzione 63/E/18, in base alla quale ai conferimenti di azienda alla lettera c) dell'articolo 178 può essere assimilato il conferimento di ramo d'azienda di una stabile organizzazione a cui si applica la neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176 del Tuir, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile organizzazione effettivamente confluiti nella società conferitaria. Peraltro le partecipazioni emesse a fronte del conferimento del ramo aziendale saranno iscritte direttamente nella stabile organizzazione conferente; se invece vengono trasferite o assegnate alla società non residente che detiene la stabile organizzazione si considereranno realizzate al valore normale, salva l'applicazione della Pex al ricorrere delle condizioni.

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