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26 Ottobre 2018

Consolidato alla prova del visto di conformità

di Alessandro Germani




Con le risposte 49, 50 e 51 l'agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di consolidato fiscale circa l'apposizione del visto di conformità in presenza di trasferimento di crediti prodottisi negli anni anteriori all'opzione, le modalità di eventuale regolarizzazione ed il rispetto del limite di 700 mila euro per queste cessioni infragruppo di crediti maturati ante consolidato. Vediamo in dettaglio.
Sul primo quesito l'Agenzia rammenta che il visto di conformità è stato introdotto dal 2014 per l'utilizzo in compensazione di crediti relativi ad imposte dirette per importi superiori a 5.000 euro annui. Esso riguarda la sola compensazione "orizzontale" ma non anche quella "verticale" (circ. 10/E/14). In caso di soggetti differenti, come avviene per le cessioni infragruppo ex art. 43-ter DPR 602/73 il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione del cedente con finalità di controllo e su quella del cessionario se il credito ricevuto sia utilizzato per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore (circ. 28/E/14).
Di conseguenza viene chiarito che il cedente dovrà certificare il credito con finalità di controllo a prescindere dall'utilizzo in compensazione orizzontale o verticale da parte del cessionario, mentre quest'ultimo lo dovrà certificare solo se procede alla compensazione orizzontale. Peraltro poiché la circ. 28/E/14 ha esteso la procedura alle cessioni dei crediti e delle eccedenze operate nell'ambito del consolidato, la consolidante dovrà apporre il visto sia sul proprio modello redditi SC sia sul modello CNM in relazione ai crediti ante consolidato di importo superiore a 5.000 euro ceduti infragruppo. In caso invece di consolidata la stessa apporrà il visto sul proprio modello singolo (risposte 50 e 51).
In relazione al secondo quesito l'omessa apposizione del visto, non sanata con una dichiarazione correttiva nei termini, può essere oggetto di integrativa con sanzione eventualmente ridotta. Se l'integrativa è presentata nei 90 giorni si applica la sola sanzione dell'art. 8 c. 1 D.Lgs. 471/97, successivamente si applicherà anche quella ex art. 13 D.Lgs. 471/97 eventualmente ravveduta.
Circa il terzo quesito l'Agenzia chiarisce che la consolidante potrà cedere infragruppo l'IRES maturata ante consolidato senza il limite d'importo di 700 mila euro, che dovrà essere rispettato dal cessionario in caso di utilizzo delle eccedenze in compensazione "orizzontale", ma non anche in caso di compensazione "verticale".

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