Precedente Successiva

23 Novembre 2018

L'agevolazione da patent box concorre alle perdite

di Alessandro Germani



L'emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del patent box (articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 190 del 2014), derivante dallo sfruttamento economico degli intangible asset superiore all'utile civilistico, concorre alla determinazione della perdita fiscale di cui all'articolo 84 del Tuir. Questo è il chiarimento fornito ieri dall'agenzia delle Entrate con la risposta 74.
L'istante è una società attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche. Collegata a ciò, vi è un'attività di progettazione e sviluppo, nonché di commercializzazione, mediante concessione in licenza, dei software che consentono il funzionamento dei macchinari prodotti. La società intende optare, dal 2016 e per il solo bene immateriale software, dell'agevolazione da patent box, trattandosi chiaramente di un utilizzo di tipo indiretto in base all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dm 30 luglio 2015. Il reddito agevolabile è costituito, di conseguenza, in base al comma 2 dell'articolo 7, dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad essi connessi. Da notare che il Dm 30 luglio 2015 è stato sostituito dal Dm 28 novembre 2017 per tener conto dell'esclusione, a partire dal 2017, dei marchi dal novero dell'agevolazione. Ma le disposizioni in questione restano di fatto immutate.
La società chiarisce che il reddito agevolabile, come sopra determinato, risulta superiore all'utile civilistico di bilancio per l'anno in questione, chiedendo se la perdita fiscale derivante possa essere indicata in dichiarazione e computata in diminuzione nei periodi d'imposta successivi a quello in cui si è realizzata.
La risposta dell'Agenzia è affermativa, considerato che il reddito agevolabile superiore all'utile civilistico concorre a determinare la perdita fiscale, in base all'articolo 84 del Tuir. Questo perché lo stesso articolo 9, comma 8 del Dm 30 luglio 2015 (immutato anche nel testo del Dm 28 novembre 2017) stabilisce che la quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50 per cento del relativo ammontare, trattandosi di una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d'impresa. Questa è stata appositamente trasposta anche nei modelli dichiarativi, che prevedono una variazione in diminuzione ad hoc. Come chiarito infatti dalla circolare 11/E del 7 aprile 2016, anche nel caso di attività d'impresa in perdita la disciplina del patent box consente di estrapolare la quota di reddito agevolabile. Ciò si verifica in questo caso, in cui coesistono un ramo di azienda figurativo in utile ed uno produttivo in perdita sistematica.
Pertanto, essendo il reddito agevolabile (differenza fra canoni di utilizzo del software e relativi costi) superiore all'utile civilistico, questo determina l'azzeramento del reddito imponibile complessivo e la determinazione di una perdita di periodo, che è riportabile in avanti in base all'articolo 84 del Tuir.

RIPRODUZIONE RISERVATA