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22 Marzo 2019

Il credito per imposte estere alleggerisce l'adesione

di Alessandro Germani



In ipotesi di accertamento di un maggior reddito imponibile lo stesso potrà essere abbattuto con le perdite pregresse secondo una logica di ripristino, così come la detrazione del credito per imposte estere potrà essere riconosciuta in detrazione dalla maggiore imposta definita nell'ambito del procedimento di adesione. Sono questi i due importanti chiarimenti in tema di accertamento che emergono dalla circolare 4/E dell'agenzia delle Entrate di ieri. Ma vediamo di cosa si tratta.
La prima fattispecie riguarda il riporto delle perdite che, in base all'articolo 84 del Tuir, sono utilizzabili limitatamente all'80% del reddito imponibile (comma 1), mentre sono utilizzabili in misura piena se realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione (perdite da start up), purché riferite ad una nuova attività produttiva (comma 2).
L'ultimo periodo del comma 1 precisa che la perdita potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze ex articolo 80 del Tuir. Ciò vale anche per le perdite del consolidato (modello Cnm), nel procedimento di accertamento del quale è concessa al soggetto consolidante la facoltà di chiedere, mediante la presentazione telematica del modello Ipec, il computo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati con l'atto unico. L'utilizzo parziale delle perdite in dichiarazione è ammesso in base al comma 1 dell'articolo 84, che consente così al contribuente di sfruttare crediti di imposta, ritenute alla fonte, versamenti in acconto ed eccedenze. L'Ufficio chiarisce che in questi casi è possibile ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato ab origine il proprio imponibile nella misura corretta (circolare 27/E/11 e 15/E/17), fermo restando il limite dell'80 per cento e il meccanismo sancito dalla norma per l'utilizzo delle compensazioni spettanti al contribuente.
Ad esempio, in presenza di perdite pregresse pari a 1.200 e di un imponibile di 1.000, immaginiamo che il contribuente utilizzi ritenute e crediti per 800 e perdite pregresse per 200 (nei limiti quindi dell'80 per cento). L'ufficio contesta un maggior imponibile di 700. In ottica di ripristino l'imponibile sarebbe stato 1.700 (1.000 + 700), ed essendo l'80% pari a 1.360, il maggior imponibile di 700 può essere compensato con le perdite pregresse. Il totale delle perdite compensate sarà infatti di 900, inferiore all'80% del reddito imponibile (1.360).
La seconda fattispecie riguarda il credito d'imposta estero ex articolo 165 del Tuir, per cui le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall'imposta netta dovuta secondo una certa proporzione. Il comma 7 stabilisce che la dichiarazione del maggior reddito estero a seguito di accertamento nel paese della fonte comporta anche una nuova liquidazione della detrazione spettante a titolo di foreign tax credit (circolare 9/E/15). Specularmente, in caso di rettifica del reddito italiano in sede di accertamento con adesione potrà essere ripristinata la situazione che si sarebbe realizzata in ipotesi di dichiarazione corretta. A quel punto la detrazione del credito d'imposta estero, riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ai sensi del comma 6 dell'articolo 165 del Tuir, se ancora disponibile, potrà essere riconosciuta in detrazione dalla maggiore imposta definita.

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