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03 Novembre 2018

Gruppo Iva «ristretto» con società all'estero

di Alessandro Germani



La circolare 19/E delle Entrate suggerisce alcune considerazioni sul vincolo finanziario. Da un lato, infatti, la presenza di molteplici società estere sembra ridurre il perimetro di adesione al Gruppo Iva, dall'altro la presenza di holding statiche non appare d'intralcio. Ma vediamolo in dettaglio.
In base all'articolo 70-ter del Dpr 633/72 sussiste un vincolo finanziario fra soggetti passivi stabiliti in Italia quando, per l'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile: tra questi soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; gli stessi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente in Italia o in uno Stato con cui l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Il requisito del controllo è dunque ammesso anche quando interviene tramite un soggetto estero residente in un Paese che assicuri lo scambio di informazioni. La circolare, tuttavia, chiarisce che tale vincolo finanziario non sussiste se fra i soggetti italiani e la controllante non residente si frappongano altre società stabilite all'estero. Il requisito del controllo deve essere, quindi, verificato solo in capo alla prima società holding situata all'estero. Per l'Agenzia, infatti, tale circostanza garantirebbe adeguate condizioni di certezza circa la verifica dell'esistenza, in capo alla holding estera, dei requisiti di cui all'articolo 2359 del Codice civile in relazione alla partecipata italiana. Peraltro il concetto non è nuovo, in quanto già manifestato nel principio n. 4 del 15 ottobre 2018, laddove si è affermato che un'associazione può essere controllante di un Gruppo Iva ma non controllata, mancando in quel caso un'assemblea ordinaria su cui si possa esercitare il controllo di diritto. In relazione ai gruppi con controllanti non residenti, ma ramificati attraverso più livelli di entità estere prima di addivenire alle controllate italiane, la lettura sembra ridurre il perimetro di adesione al Gruppo Iva quasi a tempo scaduto, considerata l'opzione del 15 novembre.
In linea di principio non possono partecipare al Gruppo Iva le holding pure o statiche, ovvero quelle che si limitano a detenere e amministrare in modo statico le quote possedute senza interferire nella gestione. Ciò a differenza delle holding gestorie o miste, che sono invece soggetti passivi d'imposta. Conseguentemente, la holding statica non potrà esercitare l'opzione per aderire al Gruppo Iva. La circolare fa tuttavia un richiamo al dettato normativo dell'articolo 70-ter, comma 1, lettera b) in base a cui possono formare un Gruppo le società controllate, direttamente o indirettamente, dal medesimo "soggetto". Poiché non viene specificato che debba trattarsi di un soggetto passivo, ne deriva che la holding statica (o la subholding statica, se situata non all'apice ma lungo la catena) andrà considerata ai fini del consolidamento del vincolo finanziario dei membri del Gruppo. Di conseguenza il Gruppo Iva sarà formato dalle società direttamente o indirettamente controllate secondo l'articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile dalla holding statica che, pur essendo esclusa dal perimetro del Gruppo, costituirà comunque il punto di riferimento imprescindibile ai fini dell'individuazione del nuovo soggetto passivo di imposta. La holding statica, pertanto, non partecipa al Gruppo Iva pur esercitando un controllo rilevante per l'adesione al Gruppo delle proprie controllate. Ciò avverrà sia in caso di controllo a raggiera, laddove la holding controlla di diritto una serie di società, sia in caso di controllo a catena, sia nel caso ibrido laddove l'ultima società è detenuta attraverso un controllo congiunto della holding statica e della società posta al gradino societario superiore.