06 Novembre 2019
Valore d'ingresso senza avviamento «estero»
di Alessandro Germani
Per la determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Tuir nella versione ante Atad si guarda al valore normale (articolo 9 del Tuir) e non è riconosciuta la rilevanza fiscale dell'avviamento autoprodotto all'estero. Sono questi i importanti chiarimenti della risoluzione 92/E delle Entrate di ieri.
È utile inquadrare il quesito formulato all'Agenzia, in quanto l'articolo 166-bis è stato dapprima introdotto dal Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione) e poi modificato col recepimento della direttiva Atad dal Dlgs 142/2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Nell'interpello, che riguarda una fusione per incorporazione in entrata da Paese white list perfezionatasi nel 2018, si richiede se:
- il valore di ingresso delle attività e passività trasferite in Italia mediante la fusione possa considerarsi automaticamente coincidente col valore attribuito per la determinazione dell'exit tax dovuta nello stato estero, in quanto conforme all'arm's length principle;
- il disavanzo di fusione allocato ad avviamento abbia rilevanza fiscale.
Circa la rilevanza fiscale dell'avviamento, l'Agenzia ricorda che il riferimento a tale posta è contenuto nel comma 4 a seguito delle modifiche apportate dall'Atad. Di conseguenza, nella formulazione precedente dell'articolo 166-bis non è fiscalmente rilevante l'avviamento autoprodotto all'estero, poiché lo stesso emergerebbe nel bilancio dell'incorporante e non sarebbe dunque riconducibile alle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza. Per le operazioni fino al 2018, quindi, l'avviamento non ha rilevanza a prescindere dal fatto che ci sia stato assoggettamento a exit tax. Quest'ultima lettura appare forse eccessivamente formalistica.
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