20 Giugno 2018
Il tipo di società determina i dati da fornire
di Alessandro Germani
La documentazione utile ad ottenere la penalty protection è costituita dal master file e dalla documentazione nazionale. Con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 14 maggio 18 in tema di servizi a basso valore aggiunto la redazione di questa documentazione dovrà presumibilmente tener conto dell'aspetto, con innegabili vantaggi per il contribuente che intende dimostrare la congruità di tali servizi. Il master file è in grado di fornire le informazioni di carattere generale sul gruppo multinazionale, la tipologia di operazioni infragruppo effettuate, i beni strumentali utilizzati, le funzioni svolte, i rischi assunti. La documentazione nazionale riguarda, invece, la singola società mediante un'analisi più profonda che mira a dimostrare che le singole transazioni siano avvenute sulla base del prezzo di libera concorrenza. Gli obblighi relativi a tale documentazione si atteggiano diversamente a seconda che la società sia:
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una holding: società residente in Italia che controlla pure indirettamente società residenti all'estero;
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una subholding: società residente in Italia a sua volta controllata da soggetto ovunque residente e che controlla società residenti all'estero;
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una controllata: società residente in Italia controllata da soggetto ovunque residente e che non controlla società residenti all'estero.
Gli obblighi documentali variano a seconda del soggetto, in quanto:
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holding e subholding sono tenute a predisporre sia master file sia documentazione nazionale;
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la controllata è tenuta alla sola documentazione nazionale.
Diverso è invece il caso della stabile organizzazione, perché in tale ipotesi per stabilire quali siano gli obblighi documentali occorre considerare la natura della mamma, posto che la branch è una sua mera estrinsecazione. Si avrà pertanto che se la mamma:
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si qualifica come holding o subholding allora la branch sarà tenuta a redigere sia il master file sia la documentazione nazionale;
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si qualifica come controllata la branch sarà tenuta a predisporre la sola documentazione nazionale.
In presenza di un gruppo che abbia la testa in Italia saranno agevolmente disponibili le informazioni necessarie alla redazione della documentazione. Infatti tanto la holding quanto la subholding residente disporranno dei flussi informativi per redigere master file e documentazione nazionale. Nel caso poi di controllante estera e controllata residente, quest'ultima sarà tenuta a mappare i propri flussi intercompany senza che vi siano, anche in tal caso, particolari criticità. Differente è invece l'ipotesi della branch che si configuri come promanazione di una holding o di una suboholding estera. Infatti in queste circostanze essa potrebbe non disporre delle informazioni necessarie alla predisposizione del master file, che sono di appannaggio della mamma. Questi casi andrebbero opportunamente riconsiderati nell'ambito della review della documentazione di transfer pricing, stabilendo con chiarezza quando sia possibile utilizzare il master file della capogruppo estera e a quali condizioni. Troverà poi presumibilmente ampio spazio anche la previsione dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale per i servizi a basso valore aggiunto, tipici nei gruppi multinazionali laddove determinate entità sviluppano specifiche competenze che vengono poi messe a disposizione di tutto il gruppo, con rilevanti flussi di fatturazione intercompany. Queste prestazioni potranno essere valorizzate con un criterio di cost plus che ricomprende i costi diretti ed indiretti oltre a un mark up del 5%. Ciò purché si tratti di attività di supporto, non di tipo core, senza utilizzo di beni immateriali e rischi significativi.
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