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16 Luglio 2019

Sicaf, esenti da Ires i redditi prodotti dalle consulenze

di Alessandro Germani


 

I redditi prodotti da una Sicaf che oltre all'attività d'investimento fa consulenza sono esenti da Ires. Ai proventi derivanti da un fondo di investimento alternativo (Fia) inglese non autorizzato si applica comunque la ritenuta spettante ai proventi da fondi comuni d'investimento. Infine per le polizze assicurative che investono in Oicr o in fondi interni Pir compliant è possibile includere i derivati di copertura nell'ambito della quota libera del 30 per cento. Sono queste le tre risposte fornite ieri dalle Entrate in tema di rendite finanziarie. Ma andiamo con ordine.
La risposta 235 riguarda una Sicaf che accanto all'attività istituzionale (gestione collettiva del risparmio) svolge consulenza in materia finanziaria che si pone in rapporto di stretta strumentalità e/o connessione con l'attività principale. La Sicaf è disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis, del Tuf come Oicr chiuso in forma di Spa che investe collettivamente offrendo azioni e strumenti finanziari partecipativi, avendo un oggetto esclusivo. Fiscalmente, poi, il Dlgs 44/2014 estende alle Sicaf, escluse le immobiliari, le agevolazioni delle Sicav in materia di imposta di registro e la non applicazione del regime fiscale degli utili ai proventi distribuiti da tali società. L'Agenzia ricorda inoltre che gli Oicr istituiti in Italia pur essendo soggetti passivi Ires sono esenti da tassazione sui redditi dagli stessi prodotti (articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir). Tuttavia il connotato di soggetto lordista proprio del fondo - che comporta la mancata tassazione a monte dei redditi di capitale - non riguarda tutte le fattispecie, alcune delle quali sono assoggettate a ritenuta d'imposta (circolare 33/E/11). Di solito, infatti, la tassazione dei proventi della Sicaf - come redditi di capitale o diversi - avviene in capo al partecipante all'atto della percezione dei redditi. Poiché tuttavia l'attività di consulenza si pone come strumentale a quella d'investimento, anche per i proventi della prima non vi sarà assoggettamento a Ires in capo alla Sicaf.
La risposta 236 riguarda un gestore di un fondo inglese. La direttiva 2011/61/CE riguarda i gestori (Gefia) di fondi di investimento alternativi (Fia) rivolti ad investitori professionali e differenti dai classici Oicvm. I Gefia possono operare in tutta Europa attraverso il cosiddetto "passaporto del gestore", senza necessità dunque di sede fissa nel paese istitutivo del fondo. L'articolo 11 del Dlgs 44/2014 ha previsto l'applicazione della ritenuta d'imposta anche ai proventi derivanti dalla gestione collettiva del risparmio (articolo 44, comma 1, lettera g, del Tuir) operata da un Oicr estero il cui gestore risponda alla citata direttiva 2011/61/CE. Nel caso specifico il gestore sfrutta una clausola di grand-fathering operando ante 22 luglio 2013 e quindi anche ai proventi del suo fondo si applica la ritenuta ex articolo 10, comma 2 della legge 77/1983.
Infine, la risposta 233 ufficializza un interpello riguardante l'investimento in derivati dei Pir assicurativi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 febbraio 2019) con la conferma dell'inclusione nella quota libera del 30% dei derivati di copertura, in linea con quanto riportato dalla circolare 3/E/18 (paragrafo 6).

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