31 Dicembre 2019
Recesso atipico non sempre da bocciare
di Alessandro Germani
Nell'ambito di operazioni finalizzate al passaggio generazionale la cessione di quote rivalutate rispetto alla tassazione dei dividendi non integra, per forza, una fattispecie abusiva quando è conforme a normali logiche di mercato. È questo il tenore della risposta 537 del 24 dicembre 2019, che introduce degli elementi nuovi rispetto alla precedente 341 del 23 agosto e al principio di diritto 20.
In cima a un gruppo vi è una società alfa detenuta pariteticamente (46,25% a testa) da due fratelli e con il restante 7,5% rappresentato da azioni proprie. Essa controlla altre società attive nel core business o nell'immobiliare. In una logica di passaggio generazionale, con ciascuno dei due fratelli che ha due figli, si è deciso di:
- riorganizzare ciascun ramo familiare sotto una propria holding per il core business;
- mantenere l'immobiliare e il no core sotto Alfa.
Ciò mediante il riacquisto da parte di Alfa delle azioni proprie, mentre Beta acquisirà da Alfa l'80% di gamma e il restante 20% dai fratelli, diventando così la sub holding industriale per la gestione del core business. Il prezzo di vendita di Gamma, pari a 6,5 milioni di euro, determinerà:
- in capo ad alfa una plusvalenza pex rispetto a un valore di carico di circa 140mila euro;
- in capo a ciascuna persona fisica una plusvalenza tassata al 26% pari alla differenza fra il corrispettivo (650mila euro) ed il valore rivalutato nel 2013 (448.400 euro).
Passaggio successivo e finale sarà poi la scissione parziale non proporzionale di Alfa a favore di due newco - entrambe partecipate integralmente da ciascuno dei fratelli - ciascuna titolare del 50% delle partecipazioni in Beta e Delta e della liquidità. In questo modo ciascuno dei due fratelli avrà la propria holding a capo della componente industriale e deterrà il 50% di Alfa per ciò che concerne la restante parte immobiliare e no core.
L'Agenzia nella risposta fa notare che la cessione del 20% di Gamma dai fratelli a Beta non comporta alcun disinvestimento da parte degli stessi, che restano dominus del gruppo Alfa, ma lo fanno attraverso un'operazione di cessione che sfrutta la sostitutiva (recesso atipico) anziché una distribuzione di riserve soggetta ad imposizione ordinaria al 26% (recesso tipico). Guardando, tuttavia, alla sostanza economica dell'operazione, si riconosce che l'indebito risparmio d'imposta è conseguito mediante l'utilizzo di uno strumento giuridico che appare conforme a normali logiche di mercato, in quanto finalizzato a far fuoriuscire le persone fisiche dal capitale di gamma per consentire ad alfa di detenere il controllo totalitario delle società industriali oggetto di scissione parziale non proporzionale. L'operazione, quindi, non può considerarsi abusiva ex articolo 10-bis della legge 212/00, anche perché l'amministrazione non può sostituire la stessa con altra sì conforme a normali logiche di mercato ma fiscalmente più onerosa, essendo ciò espressamente vietato (comma 4). Viene dato via libera anche alla successiva scissione parziale non proporzionale. L'Agenzia, tuttavia, non esclude profili abusivi in relazione all'imposta sulle donazioni sui futuri passaggi generazionali. Ciò in quanto l'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/90 vincola il passaggio delle quote all'acquisto o all'integrazione del controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile. Ma la scissione non proporzionale consente ai fratelli di allungare la catena partecipativa e precostituirsi le condizioni del controllo societario, benché nei fatti le attività continuino a essere esercitate pariteticamente da entrambi.
Tornando agli elementi di presunta circolarità dell'operazione, rispetto al principio 20, nel quale il socio superstite non si era spogliato del controllo, e alla risposta 341 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 agosto 2019), nella quale i soci si erano procurati un recesso atipico solo per fruire dell'agevolazione, l'Agenzia fa un ragionamento differente. Infatti si guarda più alla sostanza e alla finalità dell'operazione, relativamente alle quali il risparmio della sostitutiva rispetto alla tassazione del dividendo sembra contenuto e forse incidentale. In ogni caso l'apertura verso ipotesi di passaggi generazionali genuini pare evidente.
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