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05 Ottobre 2018

Percentuali diverse, scissione proporzionale

di Alessandro Germani



La risposta n. 21 dell'Agenzia ribadisce la liceità di una scissione parziale proporzionale finalizzata ad una riorganizzazione, in presenza di percentuali differenti dei soci fra la scissa e la beneficiaria. Le società oggetto di scissione appartengono alle stesse quattro persone. La scissa opera nell'ambito dell'impiantistica, detenendo un ramo immobiliare, mentre la beneficiaria è la classica immobiliare di famiglia. L'operazione viene effettuata per attribuire il comparto immobiliare alla beneficiaria, consentendo di separare:

  • da un lato le entità consentendo di addivenire ad una più agevole intellegibilità del bilancio della scissa operante nel suo core business;
  • dall'altro il rischio intrinseco.

Il primo aspetto presenta vantaggi apprezzabili, in quanto spesso gli stessi terzi interessati ad un'acquisizione prediligono intervenire nel core business a scapito della componente immobiliare, che a quel punto deve essere separata.
L'Agenzia ha confermato la presenza delle ragioni economiche dell'operazione sotto il profilo sia delle imposte dirette sia delle indirette. Quanto al primo aspetto ciò comporta la neutralità fiscale dell'operazione; quanto al secondo, l'assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa.
L'aumento di capitale della beneficiaria, necessario ad accogliere il ramo della scissa, viene effettuato in base al rapporto fra i valori effettivi del ramo scisso e della beneficiaria, mentre le riserve in sospensione d'imposta della scissa saranno ricostituite in capo alla beneficiaria in proporzione al rapporto fra il valore contabile del patrimonio assegnato alla beneficiaria e quello che residua in capo alla scissa.
Nell'istanza i soci hanno chiarito l'intenzione di non cedere nel breve le partecipazioni nelle due società. Nella risposta n. 21/18 la scissione è considerata proporzionale sebbene gli stessi soci della scissa e della beneficiaria detengano partecipazioni nelle predette società con diverse percentuali, in quanto la ripartizione proporzionale avviene in tutti i casi in cui a ciascun socio della scissa sono attribuite partecipazioni di ciascuna beneficiaria in proporzione alla propria quota di partecipazione (Oic 4).


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