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23 Dicembre 2020

Holding, da comunicare all'anagrafe tributaria le azioniimmobilizzate

di Alessandro Germani



Le partecipazioni in società quotate devono essere comunicate all'Anagrafe tributaria dalle holding industriali laddovedetenute fra le immobilizzazioni finanziarie. È questa la risposta n. 15 della consulenza giuridica di ieri.
L'istanza è stata presentata dalla associazione nazionale delle holding di partecipazione. A seguito del recepimento delladirettiva Atad, è stato introdotto nel corpo del Tuir l'articolo 162-bis che disciplina gli intermediari finanziari e le società dipartecipazione, stabilendo determinati adempimenti fiscali. In particolare, la holding miste, così come gli altri intermediarifinanziari fra cui le banche, sono tenute alle comunicazioni mensili e annuali dei rapporti finanziari ai sensi degli articoli 7 delDpr 605/73 e 11 del Dl 201/11.
L'aspetto riguarda anche le partecipazioni in società quotate iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie. Secondol'associazione, tuttavia, tale adempimento risulterebbe di scarsa rilevanza ai fini del raggiungimento degli scopi per cui èprevisto, ovvero di contrasto all'evasione fiscale, di svolgimento delle indagini finanziarie, di riscossione mediante ruolo disomme e di svolgimento di accertamenti di tipo penale o patrimoniale.
Peraltro la comunicazione mensile di azioni di società quotate non avrebbe valore in quanto tali rapporti non sembrano potercelare evasione fiscale o rapporti "sospettosi", trattandosi spesso di dati già noti, anche considerato che la compaginesocietaria di entità quotate sui mercati regolamentati è già pubblica e disponibile, a richiesta, presso la banca depositaria.
La risposta dell'Agenzia risulta di chiusura. Viene ribadito che è oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziariqualunque rapporto intrattenuto con la clientela (circolari 18/E/07 e 32/E/06), su base mensile e annuale.
In particolare, su base mensile vanno comunicate le aperture e le cessazioni del periodo relative ai rapporti (provvedimenti deldirettore dell'agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008) mentre le informazioni sui saldi e sullemovimentazioni dei rapporti attivi si comunicano annualmente (provvedimento del 25 marzo 2013). Costituisce parte dellacomunicazione l'indicazione del titolare effettivo dei rapporti (provvedimento del 25 gennaio 2016). Tali comunicazioni siinnestano nell'ambito delle cosiddette indagini finanziarie di contrasto all'evasione fiscale e per l'analisi del rischio dievasione. Dal 1° gennaio 2016 tutte le comunicazioni sono fatte attraverso l'infrastruttura Sid e le holding (di cui all'articolo162-bis comma 1 lettera c del Tuir) restano tra i soggetti tenuti all'adempimento. Esso riguarda le partecipazioni, se iscritte frale immobilizzazioni finanziarie, con il codice rapporto 22 (si vedano le Faq sul sito delle Entrate del 20 febbraio 2020).Escludendo le partecipazioni non detenute durevolmente, le altre vanno comunicate indipendentemente dal fatto che sianoquotate o meno, indicando anche il titolare effettivo (ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 25 gennaio 2016n. 13352), dato che non è riscontrabile, a richiesta, presso la banca depositaria.