11 Settembre 2019
Tre chance di affrancamento per riallineare gli ammortamenti
di Alessandro Germani
La logica dell'affrancamento dei maggiori valori deriva dal perfezionamento di operazioni straordinarie, quali le fusioni, le scissioni e i conferimenti aziendali, che si caratterizzano per il fatto di essere operazioni non realizzative (a differenza delle cessioni di partecipazioni o di aziende) e, come tali, fiscalmente neutrali. Ciò comporta che l'incorporante, la beneficiaria oppure la conferitaria si trovano a iscrivere contabilmente dei maggiori valori che, tuttavia, non trovano riconoscimento fiscale per via della neutralità insita in queste operazioni. Pertanto, a fronte dei maggiori ammortamenti derivanti dall'iscrizione dei maggiori valori degli asset gli stessi non trovano riconoscimento fiscale, determinando delle variazioni in aumento in dichiarazione e la necessità della compilazione del quadro RV per la gestione dei doppi valori (contabili e fiscali). L'affrancamento è una risposta a queste situazione che consente:
- il riconoscimento dei maggiori valori anche in chiave fiscale, con possibilità di dedurre i maggiori ammortamenti;
- il venir meno dell'esigenza di dover gestire il quadro RV di riconciliazione fra valori contabili e fiscali.
Nel tempo si sono susseguite varie forme di affrancamento, di seguito ci soffermiamo su quelle maggiormente utilizzate.
Affrancamento ordinario
Questa forma di imposizione sostitutiva ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap è disciplinata dall'articolo 176 comma 2-ter del Tuir ed è applicabile ai conferimenti d'azienda, alle fusioni e alle scissioni, consentendo alla società conferitaria, incorporante o beneficiaria di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio Stato patrimoniale. Sono affrancabili tutti i beni dell'attivo che costituiscono immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l'avviamento. L'opzione può essere esercitata, in alternativa, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di perfezionamento dell'operazione o, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo. L'aliquota dell'imposta sostitutiva segue un meccanismo a scaglioni ed è pari al:
- 12% sui maggiori valori fino all'importo di 5 milioni di euro;
- 14% sui maggiori valori compresi fra l'importo di 5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 16% sui maggiori valori al di sopra di 10 milioni di euro.
L'imposta sostitutiva va versata in tre rate annuali oltre a interessi del 2,5 per cento. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene sin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Esiste infine un periodo di sorveglianza entro cui è prevista la recapture dell'affrancamento.
Affrancamento derogatorio
In relazione alle stesse operazioni a cui si applica l'affrancamento ordinario è prevista un'altra forma - nota come affrancamento derogatorio o riallineamento speciale - disciplinato dall'articolo 15 comma 10, 11 e 12 del Dl 185/2008. Rispetto alla modalità precedente cambiano in primis i beni affrancabili, la cui gamma risulta ristretta. Infatti esso si applica all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, nonché alle immobilizzazione finanziarie e all'attivo circolante (inclusi i crediti). Risultano differenti anche le aliquote dell'imposta sostitutiva pari al:
- 16% per affrancare avviamento, marchi di impresa o altre attività immateriali;
- 20% per i crediti.
Si applicano, invcece, le ordinarie aliquote Irpef, Ires e Irap, se l'affrancamento riguarda attività diverse da quelle indicate dall'articolo 176 comma 2-ter del Tuir e da quelle di cui ai due punti precedenti.
L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio di perfezionamento dell'operazione. A partire dal 2016 il grosso vantaggio di questa modalità consiste nel fatto che la deduzione dei maggiori valori a titolo di avviamento e di marchio può avvenire in misura non superiore ad un quinto, pertanto con una forte accelerazione rispetto al periodo di deduzione ordinario di queste poste che è di 18 anni.
Partecipazioni di controllo
I commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del Dl 185/2008 estendono il regime dell'affrancamento derogatorio anche ai maggiori valori fiscali delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Tale misura con la legge 147/2013 è stata resa permanente e anche ad essa si applica la riduzione del periodo di ammortamento da dieci a cinque quote dei marchi e dell'avviamento (circolare 20/E/2016). La ratio della misura consiste nel non penalizzare coloro che procedono ad acquisizioni di complessi aziendali in via indiretta (mediante le partecipazioni), purché i disallineamenti emergano dal bilancio consolidato della capogruppo. Peraltro la legge di Bilancio 2018 ha esteso tale affrancamento anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione.
Convenienza
Se da un lato l'affrancamento derogatorio a fronte di un'aliquota del 16% consente di ridurre a cinque le quote di deducibilità dei marchi e dell'avviamento (anche per le partecipazioni di controllo), in generale le attuali aliquote della sostitutiva, a fronte di un'aliquota Ires al 24%, non sembrano particolarmente attraenti e meriterebbero di essere riviste al ribasso per far riguadagnare appeal alla misura.
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