29 Aprile 2020
Dta in crediti di imposta con iter accelerato
di Alessandro Germani
L'aiuto alla liquidità delle imprese passa anche attraverso alcune misure fiscali, come è dimostrato dall'articolo 55 del Dl Cura Italia. La modalità non appare immediata, in quanto si parte dalla cessione di crediti deteriorati per consentire un'accelerazione nell'utilizzo di quelle Dta (deferred tax assets) che sono legate alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace. Si tratta di classiche posizioni soggettive, da cui sono escluse le eccedenze di interessi passivi.
Pertanto, anziché attendere i redditi futuri che consentiranno di assorbire perdite ed eccedenze Ace, se ne prevede un utilizzo anticipato concettualmente legato alla cessione di crediti deteriorati. Chiaramente si tratta di una misura, come la stessa relazione tecnica dimostra, che riguarda principalmente le banche e l'ambito finanziario.
La nozione di crediti ceduti è ampia, perché ricomprende sia quelli commerciali sia finanziari. I crediti sono deteriorati quando riguardano soggetti inadempienti, a fronte di un mancato pagamento per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Ciò con due importanti esclusioni:
le imprese in stato o rischio di dissesto o stato d'insolvenza ai sensi della legge fallimentare e del codice della crisi d'impresa;
le cessioni di crediti infragruppo.
Viene posto poi un tetto massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, che in ogni caso possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato sommando tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Il tutto prescinde dal fatto che le Dta sulle perdite e sulle eccedenze Ace siano state iscritte in bilancio, il che avviene se non è stato superato il cosiddetto "probability test" relativo alla capacità di generare futuri redditi imponibili in grado di assorbire le posizioni soggettive. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; di qui in avanti le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.
I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ovvero possono essere ceduti o possono essere chiesti a rimborso. Essi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, non concorrendo alla formazione del reddito di impresa e della base Irap.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione prevista dall'articolo 11 comma 1 del Dl 59/2016 (quadro RK della dichiarazione annuale). Tale opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
Un aspetto non chiaro nella formulazione della norma è se il credito d'imposta possa essere utilizzato fin dal 2020. In questo senso milita sia l'obiettivo agevolativo della misura, sia il fatto che gli effetti a livello di bilancio sono stimati dalla relazione tecnica a valere sul 2020. I dubbi nascono per il fatto che l'opzione avrebbe efficacia dall'esercizio 2021, il che potrebbe far presumere l'utilizzo solo dal 2021.
Per questo, nell'iter di conversione del decreto alla Camera un emendamento puntava a chiarire che la trasformazione delle Dta in crediti d'imposta operasse dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dal periodo di imposta successivo (si veda Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2020). Tuttavia sul decreto è stata posta la fiducia senza recepire quella modifica.
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