22 Gennaio 2020
Si punta a stimolare gli investimenti
di Alessandro Germani
La riduzione della base Ace per investimenti in titoli e valori mobiliari risponde alla logica di far sì che gli incrementi di equity vengano destinati a scopi connessi a investimenti produttivi e non siano impiegati a fini di tesoreria. Questa sterilizzazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 con il comma 6-bis dell'articolo 1 del Decreto legge 201/2011, prevedendosi che «Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010». La previsione interessa tutte le imprese, indipendentemente dal requisito dell'appartenenza allo stesso gruppo, ad eccezione delle banche e delle assicurazioni che effettuano anche investimenti mobiliari.
Secondo l'Agenzia delle entrate (circolare 8/E/17 paragrafo 6) si tratta di una norma di sistema per la determinazione del beneficio, non essendo ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell'articolo 10 del Decreto ministeriale del 14 marzo 2012 (oggi trasfuso nel Decreto ministeriale del 3 agosto 2017). Corollario di ciò è che non può costituire oggetto di interpello probatorio. Tale disposizione è stata ripresa dal meccanismo proprio della precedente Dual income tax (Dit).
Vediamo intanto l'ambito soggettivo. L'articolo 5 comma 3 del Decreto ministeriale del 3 agosto 2017 prevede che oltre alle banche e assicurazioni siano esclusi dalla sterilizzazione anche tutti coloro che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K dell'Atecofin 2007. La relazione illustrativa chiarisce che sono invece incluse le holding diverse da quelle finanziarie, il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie. Si tratta a ben vedere delle cosiddette holding industriali. Quanto all'ambito oggettivo, l'articolo 5 comma 3 specifica che per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall'articolo 1 comma 1-bis del Decreto legislativo 58/98, includendo altresì le quote di Oicr. Sebbene nella definizione di valori mobiliari siano da ricomprendersi anche le azioni, giova evidenziare che, per espressa disposizione di legge, le partecipazioni sono escluse dall'ambito della sterilizzazione.
La relazione illustrativa esclude specificamente dalla sterilizzazione:
- le operazioni di pronti contro termine che tuttavia essendo potenzialmente duplicative sono assimilate all'incremento dei crediti di finanziamento ex articolo 10 comma 3 lettera c del Decreto ministeriale del 3 agosto 2017;
- i finanziamenti infragruppo operati mediante l'acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso (anche questi rientrano nell'alveo dell'articolo 10 comma 3 lettera c);
- gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati di titoli.
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