09 Ottobre 2019
Senza ritenuta i finanziamenti diretti da operatori Ue
di Alessandro Germani
Le operazioni di Lbo sono spesso organizzate secondo forme articolate di finanziamento che comportano anche l'intervento di soggetti non residenti, introducendo elementi di complessità derivanti dalle fattispecie di fiscalità internazionale, ben delineati dalla circolare 6/E/16.In particolare le sindacazioni secondo le strutture Iblor (Italian bank lender of record) prevedono:
- una struttura di fronting rappresentata da una banca residente o localizzata in Italia per mezzo di stabile organizzazione (bilateral lender) che eroga un finanziamento a favore di una società italiana;
- altri operatori (banche, società finanziarie, fondi specializzati) che partecipano al rischio di credito, sottoscrivendo con il bilateral lender appositi accordi (credit support agreement), in base ai quali forniscono garanzia e consegnano al bilateral lender una somma di denaro, il cui rimborso e la cui remunerazione è collegata (nei tempi e nella misura) al rimborso (capitale) e al pagamento di interessi (e commissioni) relativi al finanziamento (credit agreement) erogato al soggetto finanziato. Negli Iblor cosiddetti trasparenti, il soggetto finanziato applica direttamente le ritenute sulla quota di interessi di spettanza dei credit support providers (Csp) non residenti, non ritenendo rilevante, a tali fini, il rapporto con la banca residente, salvo che per la quota a pieno rischio di quest'ultima. Invece negli Iblor cosiddetti opachi il soggetto finanziato, non attribuendo rilevanza alcuna al rapporto con i Csp, considera rilevante unicamente il rapporto con la banca residente e non applica alcuna ritenuta sugli interessi ad essa corrisposti. Il successivo rapporto fra banca residente e Csp prevede, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera b, del Tuir e 26-bis, comma 1 del Dpr 600/73, l'esenzione da ritenuta. Per le strutture opache l'Agenzia ha quindi concluso per l'interposizione reale della banca residente (ex articolo 37, comma 3, Dpr 600/73) volta a evitare l'applicazione della ritenuta. Differente è il caso in cui alcune tranche (tipicamente di mezzanino) siano concesse da una struttura, residente in Paesi Ue, consociata alla newco o alla target post fusione che, in base alla direttiva Interessi e canoni del 2003, consente di disapplicare la ritenuta in uscita. Tale modalità, volta a consentire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere, è prevista dall'articolo 26, comma 5-bis del Dpr 600/73, introdotto col decreto competitività 91/14. In sostanza sono esentati da ritenuta i finanziamenti concessi da soggetti Ue che siano:
- enti creditizi;
- imprese di assicurazione;
- investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
Questa misura ha di fatto consentito lo sviluppo del direct lending in Italia. La circolare ha dunque chiarito che le eventuali contestazioni su Iblor opachi successive all'introduzione del comma 5-bis sono da ritenere non sostenibili nella misura in cui i Csp non residenti rientrino nell'ambito di applicazione della citata norma. L'Agenzia, con la risoluzione 76/E/2019, ha precisato che nel caso di operazioni di direct lending non si deve procedere secondo il principio del beneficiario effettivo con un approccio di tipo look through, specifico dei chiarimenti della circolare 6/E relativi alle strutture Iblor delle operazioni di Lbo, ma che non può avere portata generale. Ciò ha comportato un po' d'incertezza in quanto dalla lettura della circolare 6/E sembrava che quello delle strutture Iblor fosse un mero esempio, che potesse esprimere un principio di carattere più generale, estensibile in altri casi similari.
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