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17 Luglio 2019

Impulso alle nuove iniziative in campo Fintech

di Alessandro Germani



Altra novità d'impulso in ambito finanziario riguarda la disciplina della sandbox come fattore di sviluppo per tutto l'ambito Fintech che è di notevole interesse per questo settore. Ciò è avvenuto attraverso l'introduzione dei commi dal 2-bis al 2-decies all'articolo 36 del decreto crescita. La parola sandbox significa "recinto della sabbia" tipico dei parchi giochi per bambini e sta ad indicare, in ambito Fintech, quello spazio dove le startup possono sperimentare in sicurezza i loro prodotti innovativi per un periodo di tempo limitato e con un numero limitato di clienti, senza dover sottostare alle regole stringenti a cui sono sottoposti gli operatori del credito tradizionali. Si tratta di una novità richiesta da AssoFintech già dal 2017, sulla scia di esperienze di altri Paesi, in primis il Regno Unito, dove vengono accordate delle deroghe normative e regolamentari per un periodo di tempo limitato al fine di favorire lo sviluppo di start up. A tal fine verrà emanato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al decreto, uno o più regolamenti del Mef, sentiti Bankitalia, Consob e Ivass, per la sperimentazione di attività Fintech volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. Tale sperimentazione si caratterizza per (comma 2-ter):

  • una durata massima di 18 mesi;
  • requisiti patrimoniali ridotti;
  • adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
  • tempi ridotti delle procedure autorizzative;
  • definizione di perimetri di operatività.

In linea con tutto ciò, quindi, i regolamenti del Mef dovranno individuare (comma 2-quater):

  • i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
  • i requisiti patrimoniali;
  • gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
  • i perimetri di operatività;
  • gli obblighi informativi;
  • i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
  • i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
  • i profili di governo societario e di gestione del rischio;
  • le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal Tub (Testo unico bancario), Tuf (Testo unico della finanza) e Cap (codice delle assicurazioni private);
  • le eventuali garanzie finanziarie;
  • l'iter successivo al termine della sperimentazione.
Chiaramente le misure avranno carattere temporaneo e lo scopo di garantire da un lato adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, dall'altro il corretto funzionamento dei mercati.
Come principio la sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa, ma ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis.
La Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario ed è poi istituito presso il Mef il Comitato FinTech, con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri.

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