13 Gennaio 2022
Sospensione anche nei conti 2021 per i beni materiali e immateriali
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Sospensione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali confermata anche per i bilanci 2021, limitatamente alle imprese che ne avevano beneficiato nel bilancio 2020 in misura piena.
La legge di Bilancio 2022 (la 234/2021) interviene sull'articolo 60, comma 7-bis del decreto legge 104/20 sostituendo l'ultimo periodo: i commi da 7-bis a 7-quinquies hanno consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili Ias/Ifrs di non effettuare, nell'esercizio 2020, una percentuale fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni.
Pertanto, la possibilità di non imputare anche nel bilancio 2021 gli ammortamenti é limitata alle imprese che, nel bilancio 2020, non li hanno contabilizzati nella misura piena del 100 per cento: sono escluse tutte le altre. Probabilmente tale scelta deriva dalla considerazione che sono proprio questi soggetti a dover essere aiutati.
La disposizione originaria prevedeva la possibilità di estendere la disposizione agli esercizi successivi al 2020 con decreto del Mef, la cui emanazione non è più necessaria perché superata ex lege.
Le imprese che possono usufruire della disposizione, non avendo contabilizzato nel bilancio 2020 gli ammortamenti nella misura del 100 per cento, potranno nel bilancio 2021 non contabilizzarli anche in misura inferiore, per esempio al 50 per cento.
Restano valide tutte le altre disposizioni precedenti: le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di ammortamento originario di due anni.
Permane l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata: in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi.
La nota integrativa dovrà dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell'esercizio.
Dal punto di vista fiscale le quote di ammortamento sono deducibili, anche ai fini Irap, nei limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103, a prescindere dall'imputazione nel conto economico: si applica il comma 4 lettera b) articolo 109 Tuir, deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico per disposizione di legge.
In questo caso sono iscritte in bilancio le imposte differite passive che saranno utilizzate nell'ultimo esercizio nel quale agli ammortamenti iscritti in bilancio non corrisponderà un pari ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti negli esercizi precedenti.
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