11 Febbraio 2022
Possibile cancellazione, effetto sui bilanci 2021
di Alessandro Germani
La disposizione che ha previsto l'inasprimento delle deduzioni dei marchi rivalutati da 18 a 50 anni genera una serie di problematiche civilistiche. Il dietrofront solo fiscale determina, in ogni caso, la necessità di stanziare le imposte differite passive (si veda l'articolo sopra) e quindi riduce considerevolmente l'equity precedentemente rivalutato. Vi sarà chi allora penserà a retrocedere anche contabilmente. Vediamo cosa può succedere.
In primo luogo occorre notare che la norma è particolarmente infelice: non disponendo nulla a livello contabile, lascia tutto aperto sotto questo profilo. Al limite si potrebbe sostenere che, se la norma non ha disposto nulla, la revoca contabile non sia ammessa. Se dunque si sostiene una tesi del genere, la conclusione automatica dovrebbe essere quella per cui l'unica possibilità di dietrofront sia quella di riapprovare i bilanci 2020 senza la rivalutazione. Non appare tuttavia cosa da poco. Occorre riaprire i conti, effettuare ex novo i conteggi, predisporre un nuovo package completo di bilancio, fare i passaggi con gli organi di controllo, sottoporre all'assemblea il nuovo bilancio 2020 e poi depositarlo al registro imprese. È proprio il caso di dire che oltre al danno c'è anche la beffa.
Da un punto di vista logico, allora, una strada più agevole sembrerebbe quella di non passare attraverso una riapprovazione dei bilanci 2020, ma di operare nel 2021 facendo venir meno gli effetti della rivalutazione. In poche parole, tamquam non esset. Perché non c'è dubbio che molti, se avessero saputo che la norma sarebbe poi stata cambiata in senso così peggiorativo, non avrebbero optato per la rivalutazione nei bilanci 2020. Sono stati quindi tratti in inganno da una norma che è durata dalla sera alla mattina, giusto il tempo di arrecare uno scompiglio senza precedenti. Perché gli importi della sostitutiva a scaglioni ex articolo 176, comma 2-ter del Tuir sono sempre apparsi assai elevati, prova ne è che nella fiscalità delle operazioni straordinarie non molti optano per questa misura.
Bisogna quindi chiedersi se vi sia spazio per annullare la rivalutazione già al 1° gennaio 2021, come prima operazione dell'anno, dato che la rivalutazione è l'ultima operazione dell'anno, tanto è vero che l'ammortamento lo si fa sui valori ante rivalutazione. Così si opera con una cancellazione di fatto automatica, stornando l'equity in contropartita del maggior valore dell'asset e iscrivendo un credito per la sostitutiva versata o da versare. Si dovrebbe essere, infatti, non tanto in presenza di un errore, bensì di un cambiamento di principio contabile determinato dal cambiamento (repentino) delle regole del gioco impresso dal legislatore (Oic 29, paragrafo 45). Peraltro non si è nemmeno in presenza di un fatto successivo che poteva retroagire nel bilancio 2020 ai sensi dell'Oic 29, paragrafo 62, secondo periodo. Infine avrebbe senso, per omogeneità, che il confronto con il 2020 sia effettuato con valori che prescindono anch'essi dalla rivalutazione (Oic 29, paragrafi 15-18).
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