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13 Gennaio 2022

Il bonus quotazione è prorogato ma ora è ridotto a 200mila euro

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



Il credito d'imposta per le Pmi destinate alla quotazione (articolo 1 commi da 89 a 92 della legge 205/2017) viene prorogato, sebbene ridotto, anche per il 2022, dal comma 46 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022.
L'incentivo, riguardante le Pmi che si quotano, si riduce a 200mila euro, rispetto alla misura originaria di 500mila euro che scadeva con il 2021.
A fronte dei costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione, si avrà diritto a un credito d'imposta, fino a un importo di 200mila euro, commisurato al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2022 per la predetta finalità. QuQuotazioesto credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e sono stati stanziati 5 milioni per il 2023. Pertanto in relazione ai costi di quotazione che verranno sostenuti nel 2022 dalle imprese che decideranno di quotarsi, considerato che il tetto è comunque pari a 200mila euro, e che per il 2023 è stato fissato un plafond di cinque milioni, ciò significa che vi sarà spazio teorico per 25 imprese.
La misura in questione riguarda le Pmi, come definite a livello comunitario con la raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione ed è relativa ai costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro Ue o See.
Considerato che essa è rivolta alle Pmi, è destinata per lo più al segmento Aim (Euronext growth), che costituisce il listino peculiare di queste imprese. Circa l'equiparazione in ambito fiscale fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) si veda la circolare 32/E/20.
Si tratta di un credito d'imposta aggiuntivo, che non soggiace né al limite generale delle compensazioni, elevato a decorrere dal 2022 a due milioni, né tantomeno al limite annuale di 250mila euro per i crediti d'imposta da quadro RU. L'utilizzo in compensazione avviene a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Inoltre esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.
Il credito d'imposta è stato disciplinato dal decreto del Mise del 23 aprile 2018. In base all'articolo 4 le attività ammissibili sono quelle:

  • finalizzate alla quotazione quali l'implementazione e l'adeguamento del controllo di gestione, l'assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa nelle varie fasi;
  • fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato:
  • necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
  • finalizzate a supportare l'emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);
  • di assistenza all'emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
  • riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
  • di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

 

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