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23 Settembre 2022

I codici descrivono opzioni ed esercizio

di Alessandro Germani



Una volta chiarito il quadro di convenienza di pianificare l'opzione per un consolidato nazionale, vediamo la compilazione del quadro OP con riguardo alla sezione II relativa appunto al consolidato.
Ricordiamo che tale sezione serve a barrare l'opzione sia per il consolidato nazionale sia per quello mondiale. La casella interpello va barrata col codice 1 nel caso in cui non si sia presentato l'interpello per il consolidato mondiale, 2 nel caso in cui non si sia ricevuta risposta positiva. Nel rigo OP 6, oltre al codice fiscale e alla denominazione del soggetto consolidato nella colonna 3 "tipo di comunicazione" andranno i codici:

  1. esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
  2. revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo;
  3. conferma della tassazione di gruppo;
  4. modifica del criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue.

Nella colonna 4 ("Esercizio sociale") va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell'opzione (articolo 117 comma 3 del Tuir) l'esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione. Nella casella va inserito il codice:

  1. primo periodo;
  2. secondo periodo;
  3. terzo periodo.

Quindi se accanto a B e C che sono nel loro secondo anno, e che confermano quindi la loro opzione, subentra anche D, per la quale sarà il primo anno con opzione ex novo, per B e C andrà compilato il codice 3 come tipo di comunicazione e 2 come esercizio sociale, per D invece i relativi codici saranno sempre pari a 1 (nuova opzione e primo esercizio sociale).
Andrà poi barrata la colonna 5 ("Operazioni straordinarie") qualora si tratti di nuova società risultante dall'operazione straordinaria. La colonna 6 è relativa all'acconto separato.
Qualora il versamento dell'acconto sia stato effettuato in modo separato, va indicato il codice 1, altrimenti il codice 2. Infine, occorre indicare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo (articolo 5 del decreto). A tale riguardo nella colonna 7 ("Attribuzione perdite") va inserito il codice:

  1. attribuzione alla società o ente consolidante;
  2. attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
  3. attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

In sede di rinnovo tacito dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale, la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato ex articolo 12, comma 4 del Tuir per l'eventuale attribuzione delle perdite residue del gruppo in caso di successiva interruzione del regime.

 

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