25 Maggio 2023
Chiusure all'estero: si guarderà alla residenza
di Alessandro Germani
Tra le tematiche sul riporto delle perdite fiscali, il Ddl delega alla riforma fiscale si preoccupa anche di quelle provenienti da società estere. E inquadra la fattispecie richiamando i precedenti di giurisprudenza comunitaria: l'articolo 6 del Ddl, al numero 4), stabilisce il principio della definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i princìpi della giurisprudenza Ue. Il riferimento implicito è alla sentenza C-446/03, Marks & Spencer plc. Ma vediamone gli impatti.
La logica di base vuole essere quella per cui, in presenza di perdite definitive realizzate in uno Stato estero, esse possano essere utilizzate in ambito italiano. A livello comunitario, la giurisprudenza ha sancito che, laddove nello Stato di origine non vi sia più alcun centro di imputazione (ad esempio, perché non persiste nemmeno una stabile organizzazione), ma vi è di fatto la chiusura di ogni attività, allora dovrebbe essere consentito che le perdite siano riportabili nello Stato di residenza.
La casistica nasce con la sentenza del 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer, sul caso di una società di diritto inglese che aveva richiesto di compensare con i propri redditi le perdite realizzate dalle proprie controllate estere liquidate o cedute.
La Corte aveva stabilito che lo Stato membro della società controllante deve consentire la deduzione delle perdite delle società controllate quando nello Stato membro della società controllata quest'ultima abbia esaurito la possibilità di utilizzo delle perdite.
Questi concetti sono stati ribaditi anche dalla relazione illustrativa alla delega fiscale. Infatti viene richiamato il copioso filone giurisprudenziale che parte dalla sentenza Marks & Spencer del 2005 fino alla recente sentenza W. AG (del 22 settembre 2022, resa nella causa C-583/20).
Il principio, ribadito anche dalla relazione al Ddl, è quello per cui, al fine di qualificare una perdita come definitiva, non è sufficiente che la società controllata venga posta in liquidazione o che la disciplina locale non consenta alcun riporto delle perdite. Invece, è necessario che l'impresa stabilita nell'altro Stato membro abbia terminato le proprie attività commerciali attraverso la cessione o la eliminazione di tutti i propri asset potenzialmente produttivi di ricavi e che la medesima società non possa essere ceduta a terzi, nell'ambito di una compravendita il cui prezzo tenga conto del valore fiscale delle perdite.
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