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13 Aprile 2022

Il margine scelto dipende dalla tipologia di azienda

di Alessandro Germani



Tra i metodi di transfer pricing di cui all'articolo 4 del Dm 14 maggio 2018 spesso si ricorre, laddove non si possa applicare il confronto di prezzo, al Tnmm (Transactional net margin method). Tale metodo è di frequente utilizzo in quanto preferito al cost plus, da cui si discosta poco. Vediamo perché. Il cost plus presuppone l'individuazione dei costi diretti ed indiretti, ai quali va aggiunto un mark up rappresentativo di condizioni di libera concorrenza, quindi a valore di mercato. Invece il margine del Tnmm viene ricavato dal confronto omogeneo fra imprese comparabili mettendo a confronto, a seconda dei casi:

  • Ebit e ricavi, determinando di fatto il Ros (return on sales) tipicamente per realtà commerciali;
  • Ebit e totale dei costi di produzione quando si ha a che fare con realtà produttive;
  • Ebit e total assets (Roa - redditività del capitale investito).
In prima battuta la scelta del margine dipende dalla tipologia di azienda con cui si ha a che fare. La differenza fra cost plus e Tnmm sta nel fatto che, come si evince anche dalla lettura del citato articolo 4, il primo si basa su un margine lordo, mentre il secondo su un margine netto, posto che al numeratore delle frazioni appare sempre l'Ebit. E quest'ultimo, quale risultato operativo dell'area caratteristica prima della componente finanziaria e delle tasse, è indubbiamente un margine di tipo netto.
Il ricorso a questo metodo reddituale appare comunque più laborioso in quanto occorre attingere a banche dati specializzate per trovare i comparables adeguati. Da questo punto di vista occorre individuare dei codici attività adeguati ad individuare, almeno potenzialmente, le imprese comparabili, dalle quali sono escluse comunque quelle che, in base ad una logica di controllo, potrebbero essere affette da fenomeni di transfer pricing e quindi potrebbero rendere il confronto inadeguato in quanto "macchiato". Pur così facendo, tuttavia, e anche avendo previsto a monte degli intervalli di fatturato per escludere imprese troppo grandi o troppo piccole rispetto a quella che pone in essere la transazione controllata, la lista dei potenziali comparables sarà sempre assai ampia e bisognerà procedere a raffinazioni successive. In ultimo, comunque, occorrerà valutare le informazioni - e dunque le caratteristiche delle imprese rimaste nel panel - in base al sito aziendale.
Non c'è dubbio che si tratti di un'attività laboriosa, che prescinde da specifiche competenze fiscali, richiedendo invece delle competenze aziendalistiche, perché presuppone una conoscenza dell'impresa, del settore in cui opera e delle sue specifiche caratteristiche, fondamentale in ogni analisi di transfer pricing. Talvolta accanto al metodo deduttivo, che è tipico del ricorso alle banche dati, si può optare per un approccio misto facendo ricorso anche a dei nominativi che si conoscono e per i quali si ritiene che vi sia una diretta e stretta comparabilità con l'impresa in questione. Tuttavia, se quei nominativi non compaiono nelle estrazioni della banca dati, l'inserimento attraverso un approccio di tipo additivo dovrà essere ben motivato, pena la richiesta di esclusione in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una tematica sempre ricorrente in fase di verifica riguarda poi la scelta di un determinato punto sull'intervallo dei valori di libera concorrenza (articolo 6). Sovente, infatti, l'Agenzia delle Entrate opta pedissequamente per la mediana e rifiuta altri punti sull'intervallo quali il primo interquartile, il terzo interquartile o altri. E ciò nonostante la nuova norma in realtà ammetta la possibilità di considerare tutti i valori dell'intervallo, non solo la mera mediana.
Servizi a basso valore aggiunto
Una tematica fondamentale riguarda i cosiddetti servizi a basso valore aggiunto (articolo 7 del Dm) laddove è prevista la facoltà di optare per un approccio semplificato, per cui la valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi. Sono considerati a basso valore aggiunto i servizi che:
  • hanno natura di supporto;
  • non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;
  • non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
  • non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.
La norma stabilisce che non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti. La disposizione riguarda le transazioni di servizi intercompany per le quali la semplificazione consiste nel ricorrere ai costi (diretti e indiretti) ai quali va aggiunto un margine - corrispondente a un valore di libera concorrenza - individuabile col cost plus o con il Tnmm. Ciò comporta una semplificazione anche per la documentazione connessa al beneficio della penalty protection. Il punto essenziale sarà stabilire se i servizi prestati siano riconducibili alla citata categoria. E qui torniamo al ragionamento effettuato prima per cui il lavoro di Tp è di matrice aziendalistica - e solo poi fiscale - perché occorre inquadrare la dinamica dell'impresa e ciò che essa fa. Quindi a seconda dell'ambito in cui si opera (per esempio bancario, assicurativo, industriale) occorrerà comprendere se i servizi in questione attengano ad attività di tipo core (non a basso valore aggiunto) o siano tali da comportare un rischio ridotto.
Le implicazioni sono peraltro differenti a seconda dell'impresa che si considera. Infatti una capogruppo italiana che addebiti delle management fees ad altre entità del proprio gruppo tendenzialmente potrà inquadrarle come servizi a basso valore aggiunto. Viceversa, se si dovesse trattare di prestazioni non routinarie ma caratterizzate da un elevato valore aggiunto, che condizionano il core business della controllata, potrebbe obiettarsi che un margine del 5% sui costi non rappresenti un'adeguata remunerazione nel caso di specie. Di contro se l'entità italiana riceve dei servizi da parte della casa madre estera, se si tratta di servizi ad alto valore aggiunto occorrerà dimostrare l'elevato pricing, se viceversa sono a basso valore aggiunto verrà accettato un margine del 5 per cento. È chiaro che se i servizi fossero ad alto valore aggiunto e venissero fatturati con un margine del (solo) 5%, probabilmente il fisco italiano non eccepirebbe nulla. Ma potrebbe non avvenire lo stesso all'estero. Per cui i ragionamenti di corretta pianificazione fiscale andranno fatti in maniera globale.

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