01 Agosto 2019
Fondo venture capital, condizioni di mercato o regime di esenzione
di Alessandro Germani
La pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 giugno 2019 sull'investimento mediante il Fondo di sostegno al venture capital dà attuazione a questa misura che è stata rilanciata con la legge di Bilancio 2019.
Riprendendo l'articolo 1, comma 206 della legge 145/2018, l'articolo 3 del decreto stabilisce che il Mise, mediante le risorse del Fondo, opera investendo:
- in uno o più fondi per il venture capital;
- in uno o più Oicr che investono in fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla Sgr o da altre società autorizzate da Bankitalia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Questo investimento può essere effettuato a condizioni di mercato, in regime di esenzione, o con le due modalità. Con queste stesse modalità, poi, operano sia i fondi per il venture capital sia gli Oicr che investono in fondi di venture capital. Questo si declina nell'articolo 4, secondo cui l'intervento avviene a condizioni di mercato quando si rispettano le condizioni del cosiddetto «test dell'operatore in un'economia di mercato», soddisfatte quando l'investimento:
- è effettuato a condizioni di mercato, o la Sgr è un soggetto autonomo, indipendente, sottoposto a regole di mercato, gestito secondo una prospettiva puramente commerciale, dotato di presidi organizzativi e di governance adeguati e le cui decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto, ed adottate in piena indipendenza e sulla base di motivazioni essenzialmente commerciali;
- è effettuato unitamente ad altri investitori privati indipendenti, cioè non azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono, quando questi ultimi: sottoscrivono quote o azioni di un fondo di venture capital per un valore almeno pari al 30%; coinvestono nelle singole operazioni per un importo almeno pari al 30% dell'investimento nella singola operazione; effettuano una combinazione delle prime due ipotesi sempre almeno pari al 30 per cento.
Alternativamente, l'intervento è effettuato alle stesse condizioni e ha una rilevanza economica effettiva, da valutare caso per caso.
L'intervento in esenzione è, invece, disciplinato dall'articolo 5 ed è soddisfatto quando il fondo di venture capital investe in Pmi non quotate che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
- non hanno operato in alcun mercato, con un intervento di investitori privati indipendenti almeno del 10% dell'operazione;
- operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, con un intervento di investitori privati indipendenti almeno del 40%;
- necessitano di un investimento inziale per il finanziamento del rischio superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni, con un intervento di investitori privati indipendenti almeno del 60%.
Il regolamento del fondo predisposto dalla Sgr è approvato entro 15 giorni dal ministero e le commissioni annue sono determinate sulla base degli standard di mercato. Le risorse per gli interventi di cui all'articolo 6 sono pari a 200 milioni, mentre per gli interventi di cui all'articolo 3 sono pari a 110 milioni, oltre ai dividendi delle partecipate del Mef fino al 10%, rispetto al minimo del 15% della legge di Bilancio 2019.
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