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13 Agosto 2019

Direct lending, niente ritenuta al 26% per i non residenti

di Alessandro Germani



In una complessa operazione di direct lending in cui alcuni fondi inglesi detengono indirettamente, benché integralmente, una holding italiana che intendono finanziare, l'operazione non è soggetta a ritenuta del 26% in base all'articolo 26 comma 5-bis del Dpr 600/1973. È l'importante precisazione della risoluzione 76/E di ieri.
Il comma 5-bis dell'articolo 26 è stato aggiunto dal Dl 91/2014 per favorire l'accesso al credito da parte degli operatori, prevedendo l'intervento in fase di erogazione di finanziamenti a medio lungo termine anche di soggetti quali enti creditizi di Stati Ue, imprese assicurative Ue, investitori istituzionali esteri.
La norma, come modificata dal Dl 18/2016, prevede in apertura che la disapplicazione della ritenuta è pur sempre subordinata al rispetto delle norme regolamentari in materia creditizia. In altre parole, resta ferma la riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico che riguarda le banche domestiche, in quanto la norma non può porre queste ultime in posizione di svantaggio rispetto agli operatori esteri. Peraltro l'articolo 3 del Dm 53/2015 ha chiarito che non configurano operatività nei confronti del pubblico «tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo».
Sotto il profilo soggettivo, la norma agevolativa riguarda gli investitori istituzionali esteri, residenti in Stati o territori che consentono lo scambio di informazioni, disciplinati dall'articolo 6 comma 1 lettera b) del Dlgs 239/2006, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. È tale l'ente che ha come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (circolare 23/E/02). La forma di vigilanza va verificata indifferentemente sul soggetto investitore o su quello incaricato della gestione (circolare 2/E/12 e 19/E/13).
L'agenzia precisa che nel caso specifico non si deve procedere secondo il principio del beneficiario effettivo con un approccio di tipo «look through», specifico dei chiarimenti della circolare 6/E relativi alle strutture Iblor delle operazioni di leveraged buy out, ma che non può avere portata generale.
Sotto il profilo oggettivo i finanziamenti: vanno erogati a soggetti che svolgono in Italia attività di impresa; hanno una durata contrattuale di medio lungo termine ovvero superiore a 18 mesi.
In relazione al primo punto possono non applicare la ritenuta solo i soggetti Ires di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del Tuir, comprese le holding, mentre quelli non commerciali della lettera c) (es. Oicr) se ricevono finanziamenti da soggetti non residenti continuano ad applicare la ritenuta. Circa il secondo punto la durata contrattuale è preclusiva anche se prorogata (Cassazione n. 7651/2018). La disapplicazione della ritenuta è consentita in quanto la holding è detenuta dai fondi esteri, non applicandosi quindi la riserva di attività verso il pubblico.

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