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05 Ottobre 2021

Possesso indiretto senza ritenuta

di Alessandro Germani



Non si applica la ritenuta ex articolo 7, comma 3, del Dl 351/01 ai proventi di un Fia immobiliare italiano detenuto indirettamente da Oicr esteri (risposta a interpello 652). L'Agenzia conferma che per disapplicare la ritenuta i fondi esteri devono presentare i requisiti sostanziali e le stesse finalità di investimento dei fondi italiani, in presenza di una forma di vigilanza sul fondo o sul gestore (circolare 2/E/12). Ciò vale anche nel caso di partecipazione indiretta al fondo immobiliare, purché totalitaria e attraverso veicoli societari sempre white listed (risoluzione 54/E/13). Nel caso di specie i fondi Alfa, i gestori (advisors e general partners) e i veicoli societari intermedi sono tutti collocati in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. In linea con la risoluzione 78/E/17, i fondi si considerano soggetti a vigilanza prudenziale negli Usa, a condizione che gli advisors siano soggetti al controllo da parte della Sec. Similmente (risposta a interpello 655) non si applica la ritenuta sui proventi di un fondo immobiliare a favore di un Reit (real estate investment trust) australiano. Esso infatti è soggetto a vigilanza dell'Asic e tutte le partnership e trust intermedi sono residenti in Australia, paese white list. La non imponibilità si applica anche sui proventi da realizzo delle quote del fondo italiano in capo al Reit.

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