Precedente Successiva

26 Settembre 2020

P2P lending senza ritenute con piattaforma estera

di Alessandro Germani



I proventi da peer to peer lending (P2P lending) corrisposti attraverso una piattaforma estera non beneficiano dell'imposta sostitutiva, vanno segnalati in RW ma non scontano l'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero). Questi i chiarimenti della risoluzione 56/E di ieri. Una persona fisica italiana intende investire in una piattaforma estera, gestita da una società italiana. Sia la piattaforma sia la società non risultano autorizzate da Bankitalia. La piattaforma seleziona una serie di richieste di prestito a cui la persona fisica potrà indirizzare il proprio investimento, ricevendone un interesse.
Ricordiamo che il peer to peer lending è una forma di disintermediazione bancaria attraverso la quale vengono messi in contatto i risparmiatori con le imprese bisognose di fondi, attraverso strutture di fintech che operano su piattaforme informatiche. Con la legge di bilancio 2018 tali fattispecie sono state disciplinate anche fiscalmente, inserendo la lettera d-bis all'interno dell'articolo 44 del Tuir così da ricomprendere fra i redditi di capitale anche i proventi derivanti da queste forme, per i quali il gestore della piattaforma opera una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Tutto ciò a due condizioni:

  • il soggetto finanziatore deve essere una persona fisica che non opera in regime di impresa;
  • il gestore della piattaforma deve essere un intermediario finanziario (articolo 106 del Tu) o un istituto di pagamento (articolo 114 del Tub) autorizzato da Bankitalia.
In tali casi i redditi di capitale anziché essere assoggettati a imposizione progressiva beneficiano di una tassazione a titolo definitivo operata dal gestore della piattaforma. Ciò vale letteralmente per le persone fisiche che non operano in regime d'impresa.
Nel caso di specie, invece, il gestore della piattaforma è estero e non autorizzato da Banca d'Italia, motivo per cui non è applicabile la ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso quindi di gestore di piattaforma estera, i proventi da P2P lending rientrano fra i redditi di capitale (articolo 44 comma 1 lettera a Tuir) riconducibili a un contratto di mutuo e concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
L'Agenzia conferma l'assoggettamento dei proventi al monitoraggio fiscale (circolare 38/E/13). Per ciò che concerne poi l'Ivafe, essa si applica anche ai prodotti finanziari detenuti all'estero. Sono tali ai sensi del Tuf (articolo 1 comma 1 lettera u) gli strumenti finanziari. Poiché i mutui non sono annoverabili fra gli strumenti finanziari, come per i mutui così anche ai proventi da P2P lending non si applica l'Ivafe.
Qualora invece l'investimento fosse negoziabile, ovvero potenzialmente oggetto di circolazione in un mercato, esso diventa un prodotto finanziario con applicazione dell'Ivafe al 2 per mille. Poiché l'istante dispone poi di un conto di pagamento estero, che non si configura come conto corrente bancario in quanto non idoneo alla gestione del risparmio, esso non è uno strumento finanziario e dunque non è assoggettato a Ivafe.

RIPRODUZIONE RISERVATA