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10 Giugno 2020

Gestore sostituto di imposta solo se è vigilato

di Alessandro Germani


 

I soggetti che gestiscono piattaforme di peer to peer lending non assoggettati ai controlli di Bankitalia non possono operare da sostituti d'imposta. Questo ed altri chiarimenti sono stati forniti con le risposte 168 e 169 di ieri. Vediamole in dettaglio. La prima riguarda una piattaforma che agisce come agente di pagamento di un istituto francese autorizzato da Acpr,l'Autorità di vigilanza e risoluzione prudenziale francese, che mette in contatto i soggetti proponenti (che necessitano di fondi) e gli investitori. Si tratta di piattaforme che collegano finanziatori non professionali (persone fisiche) con le imprese, nell'ambito della finanza alternativa. Dal punto di vista fiscale la legge di bilancio 2018 ha previsto che:
sono redditi di capitale i proventi erogati per il tramite di queste piattaforme gestite da intermediari finanziari ex articolo 106 del Testo Unico Bancario (Tub) o istituti di pagamento ex articolo 114 autorizzati da Bankitalia (articolo 44 comma 1 lettera d-bis del Tuir)
gli stessi sono assoggettati a ritenuta d'imposta del 26% ex articiolo 26 del Dpr 600/73 quando corrisposti a persone fisiche (articolo 1 comma 44 legge 205/17).
L'innegabile appeal fiscale è dato dal fatto che questi redditi anziché essere assoggettati a tassazione progressiva subiscono una tassazione definitiva del 26%. Ciò vale per le persone fisiche non in regime d'impresa, ma non per società semplici ed enti non commerciali, che non sono persone fisiche, pur configurandosi anche per questi come redditi di capitale. Né vale per le persone fisiche imprenditori e per enti e società commerciali, rientrando nell'alveo del reddito d'impresa. Nel caso di specie, posto che l'istante che gestisce la piattaforma non è né un intermediario finanziario (articolo 106 Tub) né tantomeno un istituto di pagamento (articolo 114 Tub), esso non potrà operare da sostituto d'imposta. Vale la pena di considerare che lo sviluppo del fintech può risultare tarpato se lo si vincola ai soli soggetti vigilati. La risposta 169 riguarda l'aspetto dell'investitore della piattaforma in tema di obblighi dichiarativi, monitoraggio fiscale e Ivafe. Quanto al primo punto, poiché gli investimenti sono stati fatti su piattaforme estere, si rientra fra i redditi di capitale ex articolo 44 comma 1 lettera a) del Tuir (interessi e altri proventi da mutui, depositi e conti correnti) che concorrono al reddito complessivo della persona fisica. Andranno indicati nella sezione I-A al rigo RL 2 del modello redditi 2019, indicando in colonna 1 il codice 1. Per quanto concerne il monitoraggio, l'investimento va indicato nel quadro RW del modello utilizzando il codice 14 relativo alle altre attività estere di natura finanziaria. Per quanto concerne l'Ivafe, è dovuta con aliquota del due per mille configurandosi l'investimento sulla piattaforma come prodotto finanziario ex articolo 1 del Testo Unico della Finanza a cui rimanda l'articolo 19 del Dl 201/11 ed il Dm 24.5.12.

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