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15 Settembre 2020

Una scissione parziale non interrompe il gruppo Iva

di Alessandro Germani



Una scissione parziale non è interruttiva rispetto al gruppo Iva, che prosegue in presenza del vincolo finanziario. È questo il contenuto del principio di diritto 16 pubblicato ieri dall'agenzia delle Entrate.
Il gruppo Iva, introdotto in Italia dal 2019, consente di considerare un unico soggetto per ciò che concerne le varie entities di un gruppo.
Ciò, in particolare per i gruppi con marcata attività esente (banche, assicurazioni, sanità, poste) consente di evitare la penalizzazione di rifatturazioni infragruppo che, se imponibili, costituirebbero un notevole aggravio di costo.
L'Agenzia afferma che la scissione parziale della società capogruppo di un gruppo Iva a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del gruppo Iva, non realizza nella catena del controllo l'ingresso di entità esterne e a esso preesistenti e non determina il venir meno dei vincoli finanziario, economico e organizzativo tra i soggetti. Quindi non preclude la continuazione del gruppo originariamente costituito.
La conclusione è in linea con la natura successoria di queste operazioni straordinarie e richiama a supporto precedenti di prassi amministrativa emanati per l'Iva di gruppo.
La società alfa e le sue controllate hanno optato per il 2019 per l'adesione al gruppo Iva e nel 2020 vi è stata una scissione parziale proporzionale a favore della beneficiaria neocostituita beta. Alfa e beta sono legate dal vincolo finanziario ex articolo 70-ter, comma 1, lettera b) del Dpr 633/72. Entrambe sono controllate in via totalitaria (articolo 2359 comma 1 numero 1 del Codice civile) dalla società estera gamma, residente in uno Stato con cui l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, e che già controllava direttamente e totalitariamente la capogruppo italiana alfa fin dall'esercizio dell'opzione da parte di quest'ultima.
Quindi la scissione coinvolge solo soggetti già presenti nel gruppo Iva, al di là della beneficiaria di nuova costituzione, non realizzandosi nella catena del controllo l'ingresso di entità esterne e a esso pre-esistenti. Pertanto la ristrutturazione in questione operata attraverso una scissione parziale proporzionale non preclude la continuazione del gruppo Iva originariamente costituito in capo alla capogruppo italiana, in quanto il requisito del controllo ex articolo 2359 comma 1 numero 1 resta integrato in capo alla società estera gamma, che già lo deteneva nei confronti della società capogruppo italiana alfa e il perimetro complessivo del gruppo resta immutato.
Quindi prima vi era alfa, detenuta dalla società estera gamma, che deteneva a sua volta tutte le entità del gruppo; ora invece il vincolo finanziario nei confronti delle varie partecipate è in capo sia ad alfa sia a beta, entrambe controllate sempre da gamma. La scissione quindi non manifesta effetti interruttivi, continuando il gruppo Iva per tutte le società che vi avevano optato dall'origine.

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