16 Dicembre 2021
Scissione, riserve tassate per la società semplice
di Alessandro Germani
Una scissione parziale proporzionale di attività aziendali a favore della beneficiaria con la scissa che si trasforma in società semplice non è abusiva e opera in neutralità fiscale. Così la risposta a interpello 811/2021 delle Entrate.
Alfa possiede liquidità e asset dati in affitto alla partecipata Beta. Viene prevista la scissione di tali elementi, compresa la partecipazione, a favore di Beta, mentre la scissa si trasforma in società semplice per la mera gestione di liquidità e investimenti finanziari.
Il principio di neutralità delle scissioni in base all'articolo 173 del Tuir viene ribadito, considerato che la scissa e la beneficiaria sono ambedue assoggettate a Ires (risoluzione 27/E/17). L'assegnazione delle quote di Beta a Beta stessa mediante la scissione è comunque neutrale. Ciò non in applicazione della norma relativa alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie (articolo 91, comma 1, lettera c del Tuir), ma in quanto l'eliminazione della partecipazione (propria) in contropartita dell'avanzo di scissione non è realizzativa in base al comma 2 dell'articolo 173.
La scissa si trasforma poi in società semplice, ciò comportando tassazione in quanto si tratta di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa (articolo 171 del Tuir e circolare 26/E/16). I componenti reddituali saranno tassati in base al valore normale (articolo 9 del Tuir) che verrà poi riconosciuto in capo alla società semplice per il calcolo dei suoi redditi (non d'impresa). Le riserve iscritte nella scissa sono tassate all'atto della distribuzione o dell'utilizzo per scopi diversi dalla copertura delle perdite, se iscritte post trasformazione con indicazione della loro origine, altrimenti vengono tassate nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione. Questa regola non trova però spazio nel caso della società semplice, che non esercita attività commerciale, per cui tali riserve sono da tassare in capo alla trasformanda (risoluzione 27/E/17 e circolare 26/E/16). È confermata l'applicazione del registro in misura fissa.
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