04 Novembre 2021
Ruling internazionali, commissione per ogni istanza d'accordo bilaterale
di Alessandro Germani
In relazione agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali il provvedimento delle Entrate 297428/2021 del 2 novembre fissa le modalità di determinazione e di pagamento della commissione introdotta dalla legge di Bilancio 2021.
Le imprese con attività internazionale (punto 1.1 del provvedimento 2016/42295) sono imprese che hanno a che fare con dinamiche di transfer pricing, partecipano o sono partecipate da soggetti non residenti, corrispondono o percepiscono dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali, dispongono di una branch in un altro Stato.
La disciplina è contenuta nell'articolo 31-ter del Dpr 600/73. Gli accordi sono unilaterali (comma 2) quando non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri. Sono invece bilaterali o multilaterali (comma 3) qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Per accedere a questi ultimi (bilaterali e multilaterali) le imprese presentano un'istanza all'ufficio:
- mediante pec all'indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna diretta all'Ufficio.
L'ammissibilità dell'istanza è subordinata al pagamento di una commissione. In base al comma 3-bis dell'articolo 31-ter, introdotto dalla legge di bilancio 2021, per gli accordi bilaterali e multilaterali di cui al comma 3 la commissione è pari a:
- 10mila euro, a fronte di un fatturato di gruppo inferiore a 100 milioni di euro;
- 30mila euro, a fronte di un fatturato fra 100 e 750 milioni di euro;
- 50mila euro, a fronte di un fatturato superiore a 750 milioni di euro.
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